Cassazione Penale, Ordinanza n. 01331/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il rigetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze irrevocabili indicate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale che aveva respinto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. alle pene inflitte con tre sentenze irrevocabili (25/10/2010, 21/01/2017 e 22/12/2022). Nel ricorso ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo in sostanza che il diniego della continuazione fosse erroneo. La Corte ha però rilevato che le censure erano aspecifiche e manifestamente infondate, perché si limitavano a richiamare in modo generico le finalità e alcuni tratti delle condotte, senza confrontarsi con le ragioni di merito poste a base del rigetto: la distanza temporale tra i reati, la loro diversa indole e la natura colposa di alcuni di essi, oltre all'assenza di addebito di colpa cosciente. Secondo la Corte, tali elementi escludevano la prova di un iniziale programma unitario e della rappresentazione deliberativa unitaria richiesta per la continuazione.
Norme richiamate
norma invocata per ottenere in executivis l'applicazione della disciplina della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili
disciplina della continuazione, riconoscibile solo in presenza di un iniziale disegno criminoso unitario e di una deliberazione/rappresentazione unitaria dei reati
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la dimostrazione di un iniziale disegno criminoso unitario; non bastano richiami generici alle finalità comuni o ad alcuni tratti delle condotte.
- Ai fini della continuazione, la valutazione di merito può valorizzare elementi contrari quali la distanza temporale tra i fatti, la loro diversa indole e la natura colposa di alcuni reati, specie quando non sia contestata la colpa cosciente.
- In sede di legittimità, censure che non si confrontino specificamente con la motivazione del giudice di merito e che si limitino ad affermazioni generiche sono inammissibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa nella proposizione, può essere posta a carico del ricorrente la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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