Cassazione Penale, Ordinanza n. 39898/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in un procedimento per guida in stato di ebbrezza, aveva rideterminato la pena in mesi 6 di arresto ed euro 1.500 di ammenda. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di avere provocato un sinistro stradale, sostenendo che l'incidente sarebbe stato causato dall'azione imprevedibile di una terza trasportata che avrebbe tirato il freno a mano. Con il secondo motivo ha lamentato violazione della legge processuale nella determinazione della riduzione di pena per il giudizio abbreviato, assumendo che, trattandosi di contravvenzione, la diminuzione avrebbe dovuto essere pari alla metà e non a un terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, osservando che essi non si confrontavano in modo adeguato con la motivazione della Corte d'appello, motivazione ritenuta logica, coerente e corretta in diritto. Quanto al primo motivo, ha ribadito che, ai fini dell'aggravante della provocazione del sinistro prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non occorre accertare un nesso eziologico tra la condotta dell'agente e l'incidente, essendo sufficiente il collegamento materiale tra il sinistro e lo stato di alterazione del conducente. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la Corte territoriale aveva correttamente riconosciuto l'omessa applicazione della diminuzione obbligatoria per il rito abbreviato e aveva ridotto la pena partendo dalla medesima pena base già individuata in primo grado; la doglianza di legittimità è stata ritenuta incomprensibile e dunque infondata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 186, comma 2-bis, cod. strada
Per l'aggravante della provocazione del sinistro stradale non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra incidente e condotta colposa dell'agente; è sufficiente il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione del conducente.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La riduzione di pena per il giudizio abbreviato deve essere applicata secondo la misura prevista dalla norma invocata dalla difesa; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto corretto l'adeguamento della pena operato dal giudice di appello.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'aggravante della guida in stato di ebbrezza per aver provocato un incidente stradale, non è necessario dimostrare che la condotta di guida sia stata la causa esclusiva o diretta del sinistro; è sufficiente che il sinistro sia materialmente collegato allo stato di alterazione del conducente e alla conseguente ridotta capacità di manovra.
- Le allegazioni difensive in cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: motivi meramente assertivi, riproduttivi di censure già esaminate o non ancorati alla ratio decidendi sono inammissibili.
- Quando la pena è stata rideterminata in appello per correggere l'erronea applicazione della riduzione per il rito abbreviato, la censura è infondata se non indica un effettivo errore nel calcolo o nella base di partenza adottata dal giudice.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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