Cassazione Penale, Ordinanza n. 33111/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi avverso una sentenza della Corte di appello che aveva definito le posizioni di due imputati in materia di stupefacenti. Per il primo ricorrente si contestavano: l'interpretazione delle intercettazioni, ritenute dal ricorrente non chiare; la qualificazione giuridica dei fatti come delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 invece che nelle ipotesi meno gravi di cui ai commi 4 o 5; e il trattamento sanzionatorio, in particolare il bilanciamento tra recidiva specifica infraquinquennale e attenuanti generiche. Per il secondo ricorrente si deduceva un errore di calcolo nella pena applicata in appello a seguito di concordato tra le parti e la mancata motivazione sui motivi di assoluzione ex art. 129 c.p.p.; la Corte rileva però che tali censure non sono proponibili contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. mediante il ricorso ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e che comunque la pena risultava conforme all'accordo raggiunto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo imputato ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla lettura delle intercettazioni, sulla qualificazione ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e sul bilanciamento sanzionatorio, perché già adeguatamente disattese dalla Corte di appello e riproposte in modo generico e apodittico. Per il secondo imputato ha affermato che le questioni dedotte non erano esperibili contro la sentenza resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p.; inoltre la pena finale non risultava illegale e coincideva con quella concordata dalle parti. Conseguentemente, ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte richiama la diversa qualificazione dei fatti in base ai commi dell'art. 73, ritenendo infondata la censura che pretendeva una collocazione nei commi meno gravi anziché nel comma 1, perché la Corte di appello aveva già argomentato sul punto.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello comporta un accordo tra le parti sulla qualificazione giuridica delle condotte e sull'entità della pena; il giudice di appello deve controllare la correttezza giuridica dell'accordo e la congruità della pena richiesta.
Le censure proposte dal secondo ricorrente sono ritenute non esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. con ricorso ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La doglianza sulla mancata motivazione in ordine ai motivi di assoluzione ex art. 129 c.p.p. viene dichiarata inammissibile nel contesto della sentenza resa a seguito di concordato.
art. 56 l. 23 giugno 2017, n. 103
La disposizione è richiamata come novella che ha introdotto/disciplinato l'istituto del concordato con rinuncia ai motivi di appello.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure meramente riproduttive e generiche quando la sentenza di appello abbia già esaminato e confutato specificamente le medesime doglianze.
- La diversa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 deve essere censurata con argomentazioni specifiche; è manifestamente infondata la doglianza che si limita a contestare in modo apodittico la valutazione probatoria e la lettura delle intercettazioni.
- Il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche è censurabile solo ove la motivazione d'appello sia mancante o manifestamente illogica; è invece inammissibile la critica che non confronti puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. le parti concordano sia sulla qualificazione giuridica sia sulla pena, e il giudice deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica dell'accordo e la sua conformità ai limiti di legge.
- Contro la sentenza resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. non sono esperibili censure che attengano a profili coperti dall'accordo o comunque non deducibili con il rimedio ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; resta fermo solo il controllo sulla legalità della pena e sulla correttezza formale del procedimento.
- Se la pena finale corrisponde a quella concordata e non presenta profili di illegalità, il ricorso che deduca un mero errore di calcolo è inammissibile se non dimostra concretamente uno scostamento dall'accordo o una violazione dei limiti legali.
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