Cassazione Penale, Ordinanza n. 36523/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici i motivi con cui si contestava la responsabilità, perché non confrontati in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, e ha considerato parimenti generica la doglianza sulla pena. Ne sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di detenzione di cocaina destinata a terzi. I primi tre motivi del ricorso contestavano l'affermazione di responsabilità, ma la Corte li ha ritenuti generici e fondati su mere ragioni di fatto, a fronte di una motivazione di merito ritenuta ineccepibile: la destinazione della sostanza a terzi era stata desunta dalle modalità di tenuta e occultamento della cocaina sequestrata presso l'imputato, dalla presenza di strumenti idonei al confezionamento e dall'assenza di un'occupazione lavorativa. Il quarto motivo riguardava la dosimetria della pena ed è stato reputato anch'esso del tutto generico rispetto al giudizio di congruità della pena inflitta, definita modesta.
Norme richiamate
La condotta è stata ricondotta alla detenzione di cocaina destinata a terzi, desunta in via logica da modalità di occultamento, strumenti di confezionamento e assenza di occupazione lavorativa.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni di fatto senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per genericità.
- La destinazione della sostanza stupefacente a fini di spaccio può essere desunta da elementi indiziari convergenti, quali le modalità di occultamento, la disponibilità di strumenti per il confezionamento e l'assenza di una plausibile attività lecita del detentore.
- La censura sulla dosimetria della pena deve confrontarsi in modo concreto con il giudizio di congruità svolto dal giudice di merito; una doglianza meramente assertiva è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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