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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36442/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi, osservando che le censure non si misuravano con il percorso logico dell'ordinanza impugnata, fondata sull'inesistenza di un potere di impugnazione del provvedimento originario ai sensi dell'art. 18-ter, comma 6, ord. pen. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 14/05/2025 del Tribunale della libertà di Catania. Dal testo emerge che il provvedimento originario del magistrato di sorveglianza aveva accolto l'istanza del detenuto di inoltrare una missiva ad altro detenuto. Il ricorso è stato ritenuto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, perché non si confrontava con la ratio del provvedimento impugnato, il quale aveva escluso che quel tipo di decisione fosse impugnabile, non essendo previsto dall'art. 18-ter, comma 6, ord. pen. il potere di impugnazione di tali provvedimenti.

Norme richiamate

  • art. 18-ter, comma 6, ord. pen.

    Il testo è richiamato per affermare che non è previsto il potere di impugnazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza relativo all'inoltro della missiva tra detenuti.

  • art. 591 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo, ma il provvedimento fa leva sul difetto di specificità dei motivi di ricorso quale causa di inammissibilità; l'informazione normativa puntuale non è però desumibile con certezza dal brano.

  • art. 616 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità; la norma non è però riportata testualmente nel brano.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi effettivamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; la mancanza di tale confronto determina l'inammissibilità.
  • Se il provvedimento originario non è impugnabile perché l'ordinamento non prevede il relativo mezzo di gravame, il ricorso che non affronti tale dato normativo è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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