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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36448/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 17 settembre 2024. Dal testo emerge che il ricorso era fondato su un unico argomento: contestava la possibilità di impugnazione del proscioglimento da parte del pubblico ministero in relazione a reati rientranti nell'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., sostenendo in sostanza l'operatività della preclusione introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, e quindi l'inammissibilità dell'appello del P.M. La Corte ha però ritenuto il motivo in contrasto con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, in assenza di disciplina transitoria, si applica il principio del tempus regit actum e il regime impugnatorio vigente al momento della pronuncia della sentenza di proscioglimento, se emessa prima del 25 agosto 2024. Nel caso concreto la sentenza di primo grado era del 17 giugno 2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato il principio per cui, per le sentenze di proscioglimento pronunciate prima del 25 agosto 2024, il pubblico ministero può appellare anche se la decisione riguarda reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., perché la nuova preclusione prevista dall'art. 593, comma 2, c.p.p., come modificato dalla legge n. 114/2024, non opera retroattivamente in mancanza di una disciplina transitoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.

    individua i reati per i quali opera la disciplina richiamata in tema di appello del pubblico ministero contro sentenze di proscioglimento.

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    la preclusione all'appello del pubblico ministero, come modificata dalla legge n. 114/2024, non si applica alle sentenze di proscioglimento pronunciate prima del 25 agosto 2024 in assenza di disciplina transitoria.

  • art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114

    norma modificativa del regime delle impugnazioni richiamata dalla Corte per delimitare temporalmente la nuova preclusione all'appello.

  • principio del tempus regit actum

    in assenza di disciplina transitoria, il regime impugnatorio applicabile è quello vigente al momento della pronuncia della sentenza, quando sorge il diritto all'impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni, quando una riforma del regime delle impugnazioni non contiene una disciplina transitoria, occorre fare applicazione del principio del tempus regit actum, individuando la normativa applicabile nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata.
  • La preclusione all'appello del pubblico ministero introdotta per alcune sentenze di proscioglimento non si applica alle decisioni emesse prima della data di entrata in vigore della riforma, se manca una previsione transitoria espressa.
  • Il diritto all'impugnazione sorge al momento della pronuncia della sentenza, sicché la successiva modifica normativa non può incidere retroattivamente sul regime dei mezzi di impugnazione già consolidato.
  • Quando il ricorso si risolve nella contestazione di un principio di diritto già stabilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, esso è inammissibile per manifesta infondatezza o contrarietà a orientamento consolidato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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