Cassazione Penale, Ordinanza n. 36443/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando assorbente il rilievo del Tribunale di Milano circa l'inammissibilità dell'istanza di continuazione per mancata osservanza della procedura prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'interessato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La difesa, con memoria scritta, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi non avevano il requisito della specificità, perché non si confrontavano con la ratio decisoria dell'ordinanza impugnata: il giudice di merito aveva infatti fondato il rigetto anzitutto sull'inammissibilità dell'istanza per mancato rispetto della procedura di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p., profilo assorbente rispetto ad ogni questione di merito sulla continuazione.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come riferimento alle sentenze di applicazione della pena tra le quali il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione.
art. 188 disp. att. c.p.p.
La mancata osservanza della procedura ivi prevista è stata considerata causa pregiudiziale e assorbente di inammissibilità dell'istanza di continuazione.
art. 606 c.p.p.
Richiamato solo indirettamente dal tema della specificità dei motivi di ricorso, in quanto la Corte censura l'assenza di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; la mera riproposizione di doglianze astratte o non calibrate sulla ratio decidendi comporta inammissibilità.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile un'istanza per un vizio preliminare o procedurale, tale ragione pregiudiziale assorbe l'esame del merito e deve essere specificamente censurata in cassazione.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati definiti con sentenze di patteggiamento deve rispettare la procedura prevista dalla disciplina attuativa; in difetto, l'istanza può essere dichiarata inammissibile senza valutazione del merito.
- In sede di legittimità non possono essere valorizzati provvedimenti futuri o eventuali relativi alla medesima vicenda quando il giudizio riguarda la legittimità dell'atto già emesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36442/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36444/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36448/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36449/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36451/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36452/2025 del 10/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →