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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36444/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 9 maggio 2025 del Tribunale di Oristano che aveva dichiarato inammissibile un'istanza di incidente di esecuzione perché ritenuta mera riproposizione di una precedente istanza già rigettata. Nel ricorso per cassazione si è dedotto, in sostanza, che il tribunale non avrebbe considerato quanto esposto in una memoria integrativa depositata nel procedimento di esecuzione. La Corte ha però rilevato che i motivi erano generici e non specifici, perché non si confrontavano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e non indicavano quale concreto argomento della memoria fosse idoneo a incidere sul percorso logico della decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi non avevano il requisito della specificità e non si confrontavano con la decisione del tribunale, che aveva ritenuto inammissibile l'istanza di incidente di esecuzione in quanto riproposizione di una precedente istanza già rigettata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel dispositivo per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi effettivamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; la mera ripetizione di doglianze già svolte o di affermazioni generiche non è sufficiente.
  • Quando si deduce l'omesso esame di una memoria difensiva, il ricorrente deve indicare quale concreto argomento trascurato sia idoneo a scardinare la motivazione della decisione e a evidenziare un vizio di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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