Cassazione Penale, Ordinanza n. 36451/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in via equitativa. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma nei suoi effetti, compresa la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e il giudizio sulla recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 21 febbraio 2025. Dal testo emerge che i motivi investivano, da un lato, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, dall'altro, la valutazione della recidiva. La Corte di cassazione rileva però che il primo motivo non si confrontava con la motivazione del giudice di merito, che aveva escluso la tenuità dell'offesa valorizzando la dichiarata inagibilità della cella, lo sfollamento della sezione, gli accertamenti medici sui detenuti e l'inizio di intossicazione per i fumi inalati dall'agente intervenuto. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d'appello avrebbe applicato correttamente i criteri giurisprudenziali sulla recidiva, fondati sulla verifica in concreto della riprovevolezza della condotta e della pericolosità dell'autore, con riguardo a natura e offensività dei reati, distanza temporale e omogeneità dei precedenti, e non sul mero dato formale dei precedenti penali.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando l'offesa risulta non tenue, desumendosi tale giudizio da elementi concreti come la gravità delle conseguenze dell'azione e i suoi effetti sul contesto leso.
La recidiva deve essere valutata in concreto alla luce della riprovevolezza della condotta e della pericolosità del reo, considerando natura dei reati, offensività, distanza temporale, omogeneità dei precedenti e altri elementi individualizzanti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica generica o meramente assertiva.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va esclusa quando la condotta abbia determinato un'offesa non lieve, apprezzabile attraverso conseguenze concrete e significative sul bene giuridico protetto.
- La valutazione della recidiva richiede un apprezzamento concreto e individualizzato della pericolosità del soggetto, non potendo fondarsi sul solo riscontro formale di precedenti penali.
- In sede di legittimità, la censura sulla recidiva è infondata se il giudice di merito ha motivato richiamando criteri pertinenti di offensività, riprovevolezza e omogeneità dei precedenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36442/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36443/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36444/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36448/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36449/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36452/2025 del 10/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →