Cassazione Penale, Ordinanza n. 36449/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza di patteggiamento con doglianze non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Dai passaggi riportati emerge che il ricorso conteneva due motivi entrambi centrati sulla dedotta mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni che avrebbero potuto legittimare una pronuncia di proscioglimento. La Corte rileva però che, nel giudizio di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, i motivi deducibili sono soltanto quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura proposta non rientra tra essi.
Norme richiamate
Norma richiamata per qualificare il provvedimento impugnato come sentenza emessa su richiesta delle parti (patteggiamento).
"il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma; non sono deducibili censure sulla motivazione relativa alla valutazione di eventuali cause di proscioglimento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tale elenco è inammissibile.
- La doglianza con cui si contesti la mancata motivazione in ordine alla sussistenza di condizioni per il proscioglimento non è deducibile contro la sentenza di patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla norma.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per violazione dei limiti oggettivi di impugnazione, la Corte dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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