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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24988/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava sia profili processuali (presunta esecuzione del provvedimento prima del suo deposito e violazione dell'art. 128 c.p.p.) sia profili sostanziali (sosteneva che la modica quantità di droga fosse per uso personale, che il denaro fosse di terzi destinato a spese familiari e che i telefoni fossero vecchi e privi di traffico). Inoltre deduceva vizio nella motivazione e erronea applicazione dell'art. 276 c.p.p. invece che dell'art. 299 c.p.p., lamentando assenza di valutazione della gravità della violazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, nel merito, manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Roma che ha disposto l'aggravamento della misura ex art. 299 c.p.p. in ragione di elementi indicativi di reiterazione dell'attività illecita emersi dalla perquisizione (6,9 g di hashish in più involucri, quattro cellulari di cui uno verosimilmente criptato, annotazioni con nomi e cifre, 2.330 euro). La Corte ha inoltre respinto il profilo processuale relativo al deposito ed esecuzione del provvedimento, rilevando che l'ordinanza era stata sottoscritta dall'ausiliario del giudice (momento in cui acquisisce esistenza giuridica), eseguita nella stessa data e depositata successivamente; il motivo è stato considerato generico e privo di specifico confronto con le ragioni della decisione. Infine la Corte ha chiarito la distinzione tra art. 276 e art. 299 c.p.p. e ha ritenuto legittimo l'uso dell'art. 299 alla luce degli elementi di aggravamento delle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; disposta anche la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la sostituzione della misura cautelare in caso di aggravamento delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione per fatti nuovi che dimostrano una maggiore pericolosità e inadeguatezza della misura precedente (es. ritrovamento di droga, telefoni, denaro, appunti)

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Previsione alternativa che disciplina la sostituzione o il cumulo della misura in caso di trasgressione delle prescrizioni; richiede valutazione discrezionale della gravità della violazione. La Corte ha distinto questo istituto dall'art. 299 e ha ritenuto che il ricorso non fosse fondato sul diverso presupposto di cui all'art. 276

  • art. 128 cod. proc. pen.

    Riguarda l'esistenza giuridica del provvedimento (decreto/ordinanza) e il momento in cui viene a esistenza il provvedimento; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza fosse stata sottoscritta dall'ausiliario (momento in cui acquisisce esistenza giuridica) e che l'esecuzione non fosse avvenuta prima della sua esistenza

  • art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto e di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi formulati genericamente e privi di specifico confronto con la decisione impugnata, con conseguente inammissibilità

  • artt. 292 co.2-bis e 293 co.3 cod. proc. pen.

    Norme procedurali sul deposito degli atti; richiamate per spiegare la sequenza: sottoscrizione, esecuzione e successivo deposito in cancelleria

  • art. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti costituenti il capo di imputazione; i fatti accertati (possesso di stupefacente, annotazioni, telefoni, denaro) sono stati valutati alla stregua delle esigenze cautelari connesse a tali reati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente per inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che impone la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario competente; la Corte ha disposto l'invio di copia del provvedimento

Massime di principio

  • La sostituzione della misura cautelare per aggravamento è legittima quando emergono fatti nuovi che aumentano le esigenze cautelari (es. ritrovamento di stupefacenti, denaro contante in situazioni sospette, telefoni e annotazioni riconducibili ad attività illecite).
  • L'art. 299 c.p.p. si applica quando l'aggravamento delle esigenze cautelari deriva da nuovi elementi che evidenziano maggiore pericolosità o inadeguatezza della misura precedente; l'art. 276 c.p.p. è invece lo strumento specifico per le trasgressioni alle prescrizioni e richiede valutazione della gravità della violazione.
  • Contestazioni procedurali relative al momento di esistenza giuridica ed esecuzione di un provvedimento (art. 128 c.p.p.) richiedono un confronto specifico con la motivazione della decisione: asserzioni generiche in sede di cassazione sono spesso ritenute inammissibili.
  • La prova indiretta di attività illecite (più elementi insieme: droga, telefoni criptati, annotazioni, somme di denaro) può giustificare l'aggravamento cautelare anche se la quantità della sostanza è limitata, quando la complessità del quadro rende non plausibile la sola destinazione all'uso personale.
  • In cassazione il sindacato sulla valutazione dei fatti è limitato: la Corte verifica la correttezza del diritto e la logicità della motivazione; motivazioni ritenute logiche e ancorate ai fatti sono difficili da rimuovere.

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