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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19479/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza tributaria. Dopo una prima decisione favorevole alla contribuente, con nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione, il giudice tributario ha emesso un successivo provvedimento, formalmente denominato sentenza ma sostanzialmente qualificabile come ordinanza di chiusura ex art. 70, comma 8, d.lgs. 546/1992, dichiarando che il giudizio di ottemperanza era stato compiutamente attuato, rigettando l'ulteriore domanda della contribuente relativa a un residuo di somme asseritamente non versate e ponendo le spese della seconda fase a carico della contribuente. La ricorrente ha impugnato il provvedimento con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., per avere il giudice tributario chiuso il giudizio e/o adottato un provvedimento non coerente con la precedente sentenza di ottemperanza; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 278 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., contestando la forma e gli effetti del provvedimento. L'Agenzia delle Entrate ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e di interesse.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, qualificando il provvedimento impugnato non come sentenza ma come ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza ex art. 70, comma 8, d.lgs. 546/1992. Ha rigettato il primo motivo, perché la ricorrente non ha specificamente contestato la ratio decidendi del provvedimento, né ha spiegato perché sarebbe stata ancora dovuta un'ulteriore somma rispetto a quella già rimborsata, né ha dedotto censure idonee a scalfire la dichiarazione di compiuta esecuzione della decisione da ottemperare. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti della censura relativa alle spese, ritenendo abnorme la condanna della contribuente alle spese contenuta nell'ordinanza di chiusura, poiché tale provvedimento, una volta preso atto dell'avvenuta esecuzione, non può introdurre statuizioni ulteriori incompatibili con la precedente sentenza di ottemperanza. La Corte ha quindi cassato in parte qua il provvedimento impugnato, eliminando la condanna alle spese, e ha deciso nel merito senza rinvio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    Nel giudizio di ottemperanza, l'ordinanza di chiusura ex comma 8 ha contenuto meramente ordinatorio e si limita a prendere atto dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti attuativi; se contiene statuizioni ulteriori, come sulle spese già regolate dalla sentenza di ottemperanza, tali statuizioni sono abnormi e possono essere cassate.

  • art. 111 Cost.

    Il provvedimento di chiusura del giudizio di ottemperanza, ove presenti contenuti decisori modificativi della sentenza di ottemperanza, è ricorribile per cassazione per abnormità.

  • art. 278 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente come parametro di censura, ma la Corte non accoglie la doglianza nei termini prospettati.

  • art. 360 c.p.c.

    Individua i vizi di legittimità dedotti a sostegno dei due motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria, il provvedimento conclusivo di cui all'art. 70, comma 8, d.lgs. 546/1992 va qualificato in base al suo contenuto e agli effetti prodotti, non alla sua intestazione formale.
  • L'ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza ha natura meramente ordinatoria e deve limitarsi a dichiarare la chiusura del procedimento una volta accertata l'avvenuta esecuzione della sentenza da ottemperare e degli eventuali atti del commissario ad acta.
  • Se l'ordinanza di chiusura introduce statuizioni ulteriori o incompatibili con quanto già deciso nella sentenza di ottemperanza, in particolare una nuova regolazione delle spese già definita, tali statuizioni sono abnormi e sono cassabili in sede di legittimità.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può attribuire alle parti nuovi o ulteriori diritti rispetto a quelli già riconosciuti nella decisione da eseguire, ma solo precisare ed enucleare gli obblighi che da essa derivano.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e indicare specificamente quale ulteriore somma o quale obbligo residuo sarebbe rimasto ineseguito; in difetto, la censura sul merito della chiusura dell'ottemperanza è infondata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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