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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19907/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità per i capi B ed E della rubrica, rideterminando però la pena in senso più favorevole agli imputati. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo, con unico motivo comune, violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che ciò avrebbe dovuto comportare l'applicazione di una pena più mite. In sede di legittimità è stata inoltre depositata una memoria della parte civile oltre il termine di cui all'art. 611, comma 1, c.p.p., quindi non valutabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo, logico e conforme al diritto valorizzando le specifiche modalità della condotta, l'entità del pregiudizio arrecato e l'elevata intensità del dolo. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione inammissibile, al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem)

    La memoria depositata oltre il termine non può essere considerata dal giudice di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è illogica, contraddittoria o giuridicamente errata; non lo è quando il diniego sia sorretto da argomentazione congrua.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto in modo congruo di elementi quali le modalità della condotta, l'entità del danno o del pregiudizio e l'intensità del dolo.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito sotto forma di diversa lettura dei fatti, se la motivazione della sentenza impugnata è logica e conforme a diritto.
  • La presentazione di una memoria oltre il termine previsto per il giudizio di cassazione ne comporta la non considerabilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso presenti evidenti profili di colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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