Cassazione Penale, Ordinanza n. 19907/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità per i capi B ed E della rubrica, rideterminando però la pena in senso più favorevole agli imputati. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo, con unico motivo comune, violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che ciò avrebbe dovuto comportare l'applicazione di una pena più mite. In sede di legittimità è stata inoltre depositata una memoria della parte civile oltre il termine di cui all'art. 611, comma 1, c.p.p., quindi non valutabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo, logico e conforme al diritto valorizzando le specifiche modalità della condotta, l'entità del pregiudizio arrecato e l'elevata intensità del dolo. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione inammissibile, al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem)
La memoria depositata oltre il termine non può essere considerata dal giudice di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è illogica, contraddittoria o giuridicamente errata; non lo è quando il diniego sia sorretto da argomentazione congrua.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto in modo congruo di elementi quali le modalità della condotta, l'entità del danno o del pregiudizio e l'intensità del dolo.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito sotto forma di diversa lettura dei fatti, se la motivazione della sentenza impugnata è logica e conforme a diritto.
- La presentazione di una memoria oltre il termine previsto per il giudizio di cassazione ne comporta la non considerabilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso presenti evidenti profili di colpa.
Come è indicizzato
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