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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10694/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna di primo grado per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il ricorso è affidato a un unico motivo: si deduce violazione di legge in relazione all'entità dell'aumento di pena applicato a titolo di aggravante contestata in fatto ex art. 12, comma 3-bis, del d.lgs. 286/1998, ritenuto sproporzionato perché gli imputati non avrebbero avuto contatti con organizzazioni criminali. La censura, tuttavia, mira in sostanza a rimettere in discussione una valutazione di merito sulla dosimetria sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse generica, aspecifica, manifestamente infondata e diretta a sollecitare un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico la conferma della pena, rilevando che l'aumento per l'aggravante era di 6 mesi di reclusione, quindi inferiore al terzo previsto in via generale dall'art. 64 c.p., e che le modalità particolarmente disagevoli del trasporto giustificavano il trattamento sanzionatorio, già contenuto ai minimi edittali e con riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 286/1998

    commi 1 e 3 lett. a) e d)

    Individua la fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per la quale è stata confermata la condanna.

  • art. 12, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998

    È l'aggravante richiamata dal ricorrente per contestare l'aumento di pena; la Corte ne valuta la misura e la ritiene congrua.

  • art. 64 c.p.

    Richiamato come parametro generale dell'aumento di pena, per evidenziare che l'incremento applicato era inferiore al terzo previsto in via generale.

  • Cassa delle ammende

    Somma dovuta dal ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sulla misura dell'aumento di pena o sulla dosimetria sanzionatoria è inammissibile quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito, se la motivazione della sentenza impugnata è non illogica e congrua.
  • La contestazione della sproporzione della pena deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; doglianze generiche o aspecifiche sono inammissibili.
  • Ai fini del controllo di legittimità sulla pena, è sufficiente che il giudice di merito dia conto dei criteri utilizzati e della coerenza dell'aumento rispetto al quadro edittale e alle concrete modalità del fatto.
  • La presenza di condizioni particolarmente gravose della condotta può giustificare un aumento di pena anche quando la misura applicata sia contenuta entro limiti inferiori a quelli massimi astrattamente consentiti.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneImpugnazioni
RamiImmigrazioneProcesso penale

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