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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19709/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mira a censurare l'ordinanza che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva disposto la custodia cautelare in carcere a carico di Memeti per i reati di omicidio aggravato in concorso (capo 1) e furto aggravato dell'autovettura utilizzata per commetterlo (capo 2). Il difensore deduce tre motivi principali: (1) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza sul capo 1, con particolare riferimento alla scarsa rilevanza delle circostanze indicate (presunto furto dell'auto in giugno, somme di denaro di 5.000 euro, dichiarazioni di Bacci ritenute inattendibili dal GIP, contraddizioni sulla qualificazione etnica come "albanese"); (2) vizio di motivazione in relazione all'aggravante del furto per esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.), contestando che dal fatto di lasciare le chiavi inserite si possa ricavare l'aggravante senza prova che la condotta fosse dettata da necessità e non da mera trascuratezza; (3) carenza della motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare sull'attualità del pericolo di recidiva rispetto alla gravità dei fatti di omicidio, e l'erroneità della valutazione fondata solo su precedenti per reati contro il patrimonio e sulla circostanza che l'indagato sarebbe stato reclutato all'ultimo momento.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente. Ha richiamato il principio secondo cui, in sede di appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, è sufficiente il criterio della "gravità indiziaria" (livello di verosimiglianza inferiore alla soglia del ragionevole dubbio) e non la prova oltre ogni ragionevole dubbio; tuttavia, quando il Tribunale della libertà riforma un provvedimento di rigetto del GIP deve svolgere un'adeguata motivazione confrontandosi con le ragioni del provvedimento riformato e con le argomentazioni della difesa. Nel caso in esame il Tribunale non ha effettuato tale confronto dialettico né ha fornito giustificazioni sufficienti sul diverso rilievo attribuito alle fonti indiziarie (conversazioni, dichiarazioni di Bacci, elementi di riscontro sul furto dell'auto e sulle somme di denaro). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata. (L'ordinanza cautelare del Tribunale della libertà è stata quindi cassata e la misura cautelare non resta confermata).

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 c.p.

    L'aggravante per esposizione alla pubblica fede è contestata: la Corte ricorda che va dimostrato che il comportamento del proprietario (es. lasciare le chiavi nel quadro) sia dovuto a una contingente necessità e non a mera comodità o trascuratezza

  • art. 310 c.p.p.

    Riferimento alla procedura di appello cautelare ex art. 310 c.p.p.: la riforma del provvedimento del GIP da parte del Tribunale della libertà impone adeguata motivazione quando si attribuisce diverso rilievo agli stessi elementi probatori

  • Cass. Sez. U. n. 36267 del 30/05/2006 (Spennato)

    "la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal GIP ... non impone ... la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria"

    Stabilisce il criterio della "gravità indiziaria" come soglia per le misure cautelari in appello e distingue il giudizio cautelare da quello di merito

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (più sentenze, es. Sez. 43146/2016, Sez. 2 n.12851/2017)

    Richiama l'orientamento che richiede, quando il Tribunale accoglie l'appello cautelare riformando il GIP, un percorso motivazionale articolato che confronti le ragioni della decisione liberatoria e quelle della difesa

Massime di principio

  • In sede cautelare (appello ex art. 310 c.p.p.) la soglia richiesta è la "gravità indiziaria": non si richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma una piattaforma indiziaria verosimile.
  • Quando il Tribunale della libertà riforma una decisione di rigetto del GIP deve motivare esplicitamente il diverso apprezzamento degli stessi elementi probatori e confrontarsi con le argomentazioni del GIP e della difesa; la mera enunciazione degli elementi non è sufficiente.
  • Dichiarazioni di terzi (es. chiamata in correità) e conversazioni intercorse richiedono adeguata valutazione critica e riscontri esterni per assumere valore indiziario decisivo; l'inattendibilità accertata dal GIP non può essere ignorata senza argomentazione specifica.
  • Per l'aggravante ex art. 625 n.7 c.p. (furto con esposizione alla pubblica fede) è necessario dimostrare che il comportamento del proprietario (es. lasciare le chiavi inserite) fosse determinato da necessità e non da semplice comodità o trascuratezza.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di recidiva, fuga, inquinamento probatorio) devono essere illustrate con riferimenti a fatti concreti e attuali; non è sufficiente appellarsi genericamente ai precedenti penali o alla gravità astratta del reato.
  • Se la motivazione del provvedimento cautelare è carente sotto il profilo del confronto con il provvedimento riformato, la Cassazione è portata ad annullare l'ordinanza e a rimettere le parti alle valutazioni del giudice di merito o ad ordine di rinvio.

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