Cassazione Civile, Ordinanza n. 35832/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
L'avvocato aveva proposto opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso maturato per l'attività difensiva svolta in favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La corte d'appello aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il ricorso fosse stato depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, sostenendo che la sospensione dei termini processuali disposta dall'emergenza epidemiologica tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 dovesse operare anche sul termine per proporre l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002; pertanto, il termine sarebbe scaduto il 6 giugno 2020 e il ricorso, depositato il 5 giugno 2020, doveva considerarsi tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondata la censura sulla tempestività dell'opposizione, affermando che la sospensione dei termini processuali prevista dalle norme emergenziali si applicava anche al termine di trenta giorni per l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso. Di conseguenza, il termine scadeva il 6 giugno 2020 e il deposito del 5 giugno 2020 era tempestivo. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
L'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso è soggetta al termine di trenta giorni; tale termine, in presenza della sospensione emergenziale, deve computarsi tenendo conto della sospensione dei termini processuali.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
Ha disposto la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale nel periodo emergenziale, con effetto sul termine per proporre l'opposizione.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020
Ha prorogato la sospensione dei termini processuali già prevista dalla normativa emergenziale, incidendo sul decorso del termine di impugnazione/opposizione.
Corte cost. n. 106 del 2016
È richiamata a sostegno della riconducibilità dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 al termine processuale di trenta giorni oggetto di computo.
È il testo unico sulle spese di giustizia da cui deriva il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso.
Norma emergenziale che ha sospeso i termini processuali nel periodo indicato dalla Corte.
Norma emergenziale che ha prorogato la sospensione dei termini processuali.
Massime di principio
- La sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale si applica anche al termine per proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
- Quando un termine processuale di impugnazione o opposizione ricade, in tutto o in parte, nel periodo di sospensione dei termini, il suo computo deve essere prorogato di conseguenza, con verifica finale della tempestività del ricorso.
- L'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 segue un termine di trenta giorni, la cui decorrenza e scadenza devono essere calcolate tenendo conto delle sospensioni legali applicabili al processo.
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