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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04755/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e, per legge, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza emessa nei loro confronti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un delitto di stupefacenti, deducendo l'erronea determinazione della pena con riferimento al calcolo della continuazione esterna. La Corte rileva tuttavia che la doglianza non integra una deduzione di pena illegale nei termini elaborati dalle Sezioni Unite e, quindi, non rientra tra i casi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Da ciò consegue l'inammissibilità dei ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dagli imputati

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso è ammesso solo nei casi di pena illegale nei termini indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite; la censura sulla determinazione della pena per continuazione esterna non vi rientra

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice del reato di stupefacenti oggetto della sentenza impugnata

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    testo normativo in materia di sostanze stupefacenti richiamato come base del reato contestato

  • cod. proc. pen.

    richiamato per la disciplina del patteggiamento e del ricorso per cassazione

  • Cassa delle ammende

    destinazione della somma dovuta a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, non ogni doglianza sulla quantificazione della pena è ammissibile: la censura deve integrare una vera e propria pena illegale nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'erroneo calcolo della continuazione esterna, se dedotto come semplice errore di determinazione della pena e non come pena illegale in senso tecnico, non consente l'accesso al sindacato di legittimità sulla sentenza ex art. 444 c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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