Cassazione Penale, Ordinanza n. 04755/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili i ricorsi e, per legge, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza emessa nei loro confronti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un delitto di stupefacenti, deducendo l'erronea determinazione della pena con riferimento al calcolo della continuazione esterna. La Corte rileva tuttavia che la doglianza non integra una deduzione di pena illegale nei termini elaborati dalle Sezioni Unite e, quindi, non rientra tra i casi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Da ciò consegue l'inammissibilità dei ricorsi.
Norme richiamate
richiamo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dagli imputati
il ricorso è ammesso solo nei casi di pena illegale nei termini indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite; la censura sulla determinazione della pena per continuazione esterna non vi rientra
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice del reato di stupefacenti oggetto della sentenza impugnata
testo normativo in materia di sostanze stupefacenti richiamato come base del reato contestato
richiamato per la disciplina del patteggiamento e del ricorso per cassazione
Cassa delle ammende
destinazione della somma dovuta a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, non ogni doglianza sulla quantificazione della pena è ammissibile: la censura deve integrare una vera e propria pena illegale nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'erroneo calcolo della continuazione esterna, se dedotto come semplice errore di determinazione della pena e non come pena illegale in senso tecnico, non consente l'accesso al sindacato di legittimità sulla sentenza ex art. 444 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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