Cassazione Penale, Sentenza n. 31769/2025 del 23/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva condannati per partecipazione ad associazione per delinquere e autoriciclaggio. Di Palma ha dedotto: (i) mancata prova della sua partecipazione organica al sodalizio, sostenendo di essere stato mero collaboratore/ignaro delle truffe; (ii) omessa valutazione della scindibilità delle dichiarazioni del coimputato D'Auria (che aveva ammesso) e della loro inattendibilità; (iii) carenza di elementi specifici in ordine all'autoriciclaggio (versamenti esigui, attività post factum). Gallo ha dedotto: (i) violazione del diritto di difesa per assenza/irregolarità di rappresentanza all'udienza e omissione delle conclusioni difensive; (ii) ruolo limitato (autista) e quindi non partecipazione organica al sodalizio; (iii) scindibilità e mancanza di riscontri delle confessioni di D'Auria; (iv) alternative qualificazioni (concorso esterno); (v) insufficienza di prove circa l'autoriciclaggio; (vi) illegittima revoca di un teste di difesa; (vii) omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli in parte generici, in parte non consentiti e comunque manifestamente infondati. Motivi essenziali della decisione: per Di Palma la Corte ha osservato che molte censure non erano state dedotte in appello e quindi non possono essere riesaminate in Cassazione; gli elementi probatori valorizzati in sede di merito (intercettazioni, ruoli attestati in più truffe, atti formali compiuti dall'imputato) dimostravano la consapevolezza e la partecipazione organica; quanto all'autoriciclaggio, la Corte ha ritenuto sussistente la condotta dissimulatoria alla luce dei trasferimenti verso società estere, ricariche e conti alimentati con contante non giustificato. Per Gallo la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata menzione delle conclusioni se il difensore era presente e ha ricordato che il ricorrente aveva altresì ammesso gli addebiti in interrogatorio (art. 513 c.p.p.), mentre riscontri oggettivi (bonifici da società estere, rapporti societari) corroboravano la responsabilità; la revoca del teste e il diniego delle attenuanti non risultavano viziati. Conseguenze pratiche: ricorsi inammissibili; condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; nessuna liquidazione alle parti civili depositanti tardive comparse.
Norme richiamate
interrogatorio acquisito agli atti ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen.
L'interrogatorio acquisito ai sensi dell'art. 513 è stato considerato come ammissione rilevante ai fini probatori in relazione alla posizione dell'imputato (Gallo).
art. 416 c.p. (associazione per delinquere)
La Corte ha applicato il principio che l'esistenza e la partecipazione all'associazione possono essere desunte dalla ripetuta commissione di reati-fine e dalle modalità esecutive (continuità, stabilità e contributo operativo) non richiedendo ulteriori elementi formali oltre al contributo stabile e coordinato.
art. 648-ter c.p. (autoriciclaggio)
Il reato di autoriciclaggio è stato interpretato secondo la giurisprudenza richiamata: non è richiesta l'assoluta impossibilità di identificare la provenienza illecita, ma una condotta concretamente idonea, 'ex ante', a ostacolare gli accertamenti sulla provenienza delittuosa (es. trasferimenti su società estere, ricariche, conti alimentati con contante non giustificato).
principio giurisprudenziale sulla mancata menzione delle conclusioni difensive
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omissione nel verbale delle conclusioni della difesa non determina nullità assoluta se risulta certa la presenza e l'effettiva assistenza del difensore, non essendosi dimostrato alcun pregiudizio concreto.
Massime di principio
- Questioni non sollevate nel grado d'appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione: l'omessa deduzione in appello comporta inammissibilità per questioni di merito.
- La partecipazione ad una associazione per delinquere può essere provata anche tramite la ripetuta commissione dei reati-fine e le modalità esecutive (intercettazioni, ruoli ripetuti, stipule simulate), che dimostrano continuità e programmazione.
- Le dichiarazioni/confessioni del coimputato sono scindibili: la Corte può ritenere credibili parti della narrazione se corroborate da riscontri, e non credibili altre parti; la valutazione è demandata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi di diritto o logico-giuridici.
- Per l'autoriciclaggio non è necessario che la condotta garantisca l'impossibilità assoluta di ricondurre le somme all'illecito: è sufficiente un'attività concretamente idonea a ostacolare gli accertamenti (criterio di idoneità 'ex ante').
- La mera entità materiale di singoli versamenti (poche centinaia o mille euro) può non essere decisiva da sola, ma va valutata nel contesto complessivo (modalità, frequenza, rapporti societari, trasferimenti internazionali).
- Sotto il profilo processuale, la presenza del difensore e la possibilità di esercitare la difesa neutralizzano in generale censure sulla mancata verbalizzazione delle conclusioni; per affermare nullità è necessario dimostrare un concreto pregiudizio.
- La revoca o esclusione di un teste può essere legittima se motivata; la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello richiede fondamento concreto e non può basarsi su mere genericità.
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