Cassazione Penale, Sentenza n. 44964/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 13/03/2019 - 14/02/2020. Il ricorrente era stato incarcerato in esecuzione di ordine del Procuratore generale per condanna a 2 anni e 8 mesi per peculato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e falso. La detenzione si basava su un'interpretazione retroattiva dell'art. 1, comma 6, lett. b) della legge n. 3/2019 (c.d. "spazzacorrotti") che aveva esteso i reati ostativi alle misure alternative e alla sospensione dell'esecuzione. Successivamente la Corte costituzionale, con sent. n. 32/2020, ha dichiarato illegittima tale interpretazione. La Corte d'appello di Torino aveva rigettato la richiesta ritenendo che il ricorrente avesse colpa grave per non aver impugnato o sollevato l'incidente di esecuzione contro l'ordine di carcerazione; il ricorrente ha impugnato tale ordinanza in Cassazione
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Torino e ha rinviato per nuovo giudizio. La Cassazione ha stabilito che la detenzione nel periodo dal 13 al 27 marzo 2019 va considerata alla luce dell'errata interpretazione retroattiva poi dichiarata incostituzionale, e che la valutazione dell'illegittimità e del diritto all'indennizzo deve essere riesaminata dal giudice del rinvio. Inoltre la Corte ha precisato che non si può ritenere automaticamente integrata una colpa grave del condannato per omissione di rimedi processuali o per scelte difensive quando, all'epoca, era consolidata una interpretazione normativa sfavorevole al reo successivamente sconfessata dalla Corte costituzionale. Pertanto ordine annullato e rinvio per nuovo esame del diritto all'indennizzo per il periodo indicato
Norme richiamate
Legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 6, lett. b) (c.d. "spazzacorrotti")
La norma era stata interpretata come estensiva e retroattiva rispetto all'elenco dei reati ostativi (incidendo su misure alternative, libertà condizionata e sospensione dell'esecuzione). Tale interpretazione fu poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale. La Cassazione ha ritenuto che l'errata applicazione retroattiva abbia potuto determinare illegittima detenzione.
Art. 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario
La modifica introdotta con la legge n. 3/2019 era stata ritenuta applicabile retroattivamente dall'interpretazione contestata, incidendo sui benefici per i detenuti. La Corte costituzionale ha escluso tale applicazione retroattiva nella parte oggetto di scrutinio.
Art. 656 cod. proc. pen. (menzionati i commi rilevanti)
Le modifiche richiamate dalla legge n. 3/2019 erano state interpretate come incidenti sul divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, con effetti sulle possibilità di sospensione dell'esecuzione della pena. La Corte ha poi ricondotto l'errata applicazione alla causa dell'ingiusta detenzione per il periodo in esame.
Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020
Ha dichiarato l'illegittimità dell'interpretazione dell'art. 1, comma 6, lett. b) legge n. 3/2019 nella parte in cui era stata applicata retroattivamente, sconfessando la prassi che aveva giustificato l'esecuzione della pena.
Cassazione, Sezione Quarta, sent. n. 32380 del 24/05/2023
Sentenza che aveva annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello e che ha portato al nuovo esame da parte della Corte di appello di Torino; la motivazione della pronuncia è richiamata come presidio della valutazione della illegittimità e del diritto all'indennizzo.
Cassazione, Sezione Quarta, sent. n. 44978 del 04/11/2021 (Venturi)
Giurisprudenza richiamata che afferma che la colpa grave ostativa alla riparazione non può fondarsi sull'omessa rilevazione da parte dell'autorità giudiziaria e che non si deve penalizzare il condannato per non aver eccepito tempestivamente profili che all'epoca erano dominati da un diritto vivente sfavorevole al reo.
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione comprende anche la detenzione conseguente all'applicazione di una interpretazione normativa poi dichiarata incostituzionale; la retroattività erroneamente applicata può dare titolo all'indennizzo per il periodo in cui l'errore ha prodotto effetto
- Non può essere considerata colpa grave del detenuto, ai fini dell'esclusione dell'indennizzo, la mera omissione di esercitare rimedi processuali o scelte difensive quando all'epoca vi era un diritto vivente consolidato nella stessa interpretazione sfavorevole
- La valutazione della colpa grave richiede comportamenti che abbiano effettivamente indotto in errore l'autorità; l'onere di provare che la condotta del detenuto abbia avuto tale effetto grava su chi eccepisce la colpa
- Quando l'ordine di esecuzione è emanato da un'autorità (es. Procuratore generale) in base a un'interpretazione consolidata, la responsabilità per l'errore applicativo non ricade automaticamente sul condannato
- In presenza di pronunce costituzionali o nomofilattiche che smentiscono una pratica interpretativa, il giudice deve riesaminare il diritto all'indennizzo per i periodi nei quali quella pratica aveva effetto e non rigettare la richiesta senza valutare l'illegittimità della detenzione
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