Cassazione Penale, Ordinanza n. 16860/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di appello che aveva già parzialmente riformato la condanna di primo grado, riducendo la pena a giorni quindici di arresto per la contravvenzione contestata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado, riducendo la pena a quindici giorni di arresto, per la contravvenzione consistente nell'aver violato un foglio di via obbligatorio emesso dal questore, facendo ritorno nel Comune di Agrigento senza la preventiva autorizzazione e durante il periodo di divieto. Con un motivo unico la difesa deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto avrebbe dovuto essere riconosciuta. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura inammissibile perché di merito e attinente al trattamento sanzionatorio, oltre che manifestamente infondata, poiché la motivazione della Corte territoriale escludeva in modo non illogico la particolare tenuità alla luce delle concrete modalità del fatto e del pericolo significativo prodotto.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice della contravvenzione contestata, consistente nella violazione delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio, in particolare il divieto di ritorno nel Comune senza autorizzazione del questore per la durata indicata
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ribadisce che la sua esclusione, quando sorretta da motivazione non illogica basata sulle concrete modalità del fatto e sulla non esiguità dell'offesa, non è censurabile in cassazione se la doglianza mira a rivalutare il merito
Massime di principio
- La doglianza con cui si censura in cassazione il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando sollecita una rivalutazione del merito e del trattamento sanzionatorio, specie se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- L'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. è legittima quando il giudice valorizza le concrete modalità della condotta e ritiene non esigua l'offesa, soprattutto se il fatto è idoneo a generare un pericolo significativo.
- In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito sulla ricorrenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto, salvo vizi motivazionali effettivi e manifesti, non desumibili da una mera diversa lettura degli atti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, ne segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei limiti determinati dalla Corte.
Come è indicizzato
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