Cassazione Penale, Sentenza n. 10350/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: 1) censura della valutazione probatoria e della credibilità della persona offesa (CASOLINI), rilievo di contraddizioni, mancato riconoscimento e presunta identità del modus operandi nelle varie ipotesi di furto; 2) contestazione del trattamento sanzionatorio, in particolare della mancata giustificazione della non prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'applicazione della recidiva e della comparazione tra circostanze.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando integralmente la sentenza della Corte d'appello di Venezia. I giudici hanno ritenuto corretta e coerente la ricostruzione fattuale del Tribunale: serialità dei furti, identità del metodo di approccio alle vittime, reperto di un set di coltelli analogo a quello trovato in possesso dell'imputato, individuazione dell'autovettura per una ammaccatura caratteristica, collocazione temporale e territoriale compatibile e riscontri video. La rettifica di una testimone sull'orario non ha scalfito il complesso probatorio. Sul piano sanzionatorio la Corte d'appello ha mantenuto la recidiva e rifiutato la prevalenza delle generiche in considerazione della gravità delle modalità e della personalità dell'imputato, motivando la pena base sopra il minimo edittale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
a norma dell'articolo 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende, salvo esoneri non documentati.
richiamandosi ... ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen.
L'art. 133 cod. pen. definisce i criteri per la determinazione della pena e per la funzione delle attenuanti generiche: le attenuanti mitigano la pena e possono giustificare una determinazione al di sotto del minimo edittale; se il giudice fissa la pena sopra il minimo, il diniego di prevalenza delle generiche assume rilevanza di mero elemento di calcolo e non costituisce di per sé vizio di motivazione.
Corte costituzionale, sent. 186/2000
Richiamata in relazione alla regolazione dell'esonero dalle spese o dal pagamento alla Cassa delle ammende: nel caso di inammissibilità non emergono ragioni per esonerare il ricorrente dall'obbligo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione volto essenzialmente a chiedere una rivalutazione del fatto e della credibilità delle prove è frequentemente inammissibile: la Corte di legittimità sindaca vizi di diritto e carenze motivazionali manifeste, non una diversa valutazione del merito probatorio.
- Il 'silenzio' su specifiche deduzioni difensive non è di per sé vizio se la motivazione complessiva della sentenza dimostra che quelle deduzioni sono state comunque considerate e disattese.
- Le risultanze indiziarie e circostanziali (modus operandi ripetuto, corrispondenza degli oggetti rinvenuti, collocazione temporale e territoriale, riscontri video, riconoscimenti parziali, elementi sul veicolo) possono giustificare l'identificazione dell'autore e la sussistenza della continuazione anche in assenza di una prova diretta assoluta.
- La prevalenza delle attenuanti generiche può incidere sulla determinazione della pena solo se il giudice intende fissare la pena al di sotto del minimo edittale; se invece la pena base è determinata sopra il minimo, il diniego della prevalenza è un elemento computistico e non un vizio motivazionale autonomo.
- La recidiva può essere mantenuta nonostante la richiesta di applicazione prevalente delle generiche quando emergano modalità particolarmente deprecabili del fatto e elementi negativi della personalità dell'imputato.
- Le rettifiche parziali di dichiarazioni testimoniali non necessariamente annullano il valore probatorio complessivo se esistono altre fonti di riscontro (es. videoregistrazioni) che confermano la ricostruzione.
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