Sentenza del 16/04/2024 n. 10308 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A.A. aveva chiesto il 14 luglio 2015 il rimborso delle ritenute IRPEF sulla pensione INPS, pari a Euro 74.243,94 per gli anni d’imposta 2013 e 2014, e sulla pensione complementare Fondaereo, pari a Euro 3.480,81 per il 2013, oltre a Euro 6.469,42 di addizionali locali. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la CTP di Roma aveva riconosciuto il rimborso, ritenendo provata la residenza effettiva in Turchia; la CTR del Lazio aveva confermato tale decisione. L’Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato la violazione della Convenzione Italia-Turchia e delle norme interne, sostenendo che non bastasse dimostrare la residenza estera e che fosse necessario provare l’effettiva tassazione della pensione anche in Turchia. A.A. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza; il Pubblico Ministero ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal contribuente: il ricorso esponeva adeguatamente fatti, svolgimento processuale e norme dedotte. Ha respinto anche l’eccezione del Pubblico Ministero, poiché l’Agenzia denunciava una questione di diritto e non chiedeva una nuova valutazione dei documenti. Nel merito, ha giudicato infondato l’unico motivo: ai sensi della Convenzione, le pensioni sono imponibili soltanto nello Stato di residenza e, per ottenere il rimborso in Italia, non occorre dimostrare che la pensione sia stata effettivamente assoggettata a imposta in Turchia; è sufficiente che vi sia astrattamente imponibile. La CTR aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione, che A.A. era iscritto all’AIRE e residente in Turchia, dove era regolarmente assoggettato a imposizione. È quindi rimasto confermato il diritto al rimborso riconosciuto nei precedenti gradi. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 5.800 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Al di fuori dei casi previsti dal secondo paragrafo dell'articolo 19, pertanto, un soggetto che, ad esempio, come nel caso di specie, sia residente in Turchia e sia al contempo titolare di una pensione erogata in Italia, ha diritto a che tale prestazione sia oggetto di imposizione fiscale nel solo Stato di residenza.
Per le pensioni rientranti nella regola convenzionale, la potestà impositiva spetta esclusivamente allo Stato di residenza del percettore. Accertata la residenza in Turchia, l’Italia non può tassare la pensione, salvo le eccezioni previste dall’art. 19, paragrafo 2.
Art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ratificata con legge 12 febbraio 1974, n. 122
ogni trattato deve, quindi, essere interpretato secondo buona fede, ed il significato da attribuire ad un determinato termine deve di norma coincidere con il significato ordinario dello stesso, con la conseguenza (comma 4 del citato art. 31) che sul significato ordinario può prevalere uno "particolare" solo "se è certo che tale era l'intenzione delle parti".
Le convenzioni internazionali vanno interpretate in buona fede secondo il significato ordinario del testo; un significato speciale prevale solo se risulta certa la comune intenzione delle parti. La Corte applica tale criterio alla formula convenzionale che attribuisce l’imposizione «soltanto» allo Stato di residenza.
Art. 360, primo comma, n. 4, codice di procedura civile
È la disposizione processuale indicata dall’Agenzia per inquadrare il motivo di ricorso per cassazione come denuncia di violazione di legge; la Corte esamina la questione come censura giuridica e non come richiesta di rivalutare i fatti.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 gennaio 2002, n. 115
Rilevato che risulta soccombente parte ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 gennaio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato da parte dell’amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando una convenzione contro le doppie imposizioni stabilisce che una pensione è imponibile «soltanto» nello Stato di residenza, lo Stato che la eroga non può tassarla se il contribuente dimostra di essere residente nell’altro Stato, salvo le eccezioni previste dalla convenzione.
- Per ottenere il rimborso della ritenuta applicata in Italia non è necessario provare che l’imposta sia stata effettivamente pagata all’estero: è sufficiente che il reddito sia assoggettabile alla potestà impositiva dello Stato estero secondo la convenzione applicabile.
- La residenza estera è un presupposto fattuale che può essere accertato dai giudici di merito; se l’accertamento è adeguatamente motivato, non può essere rivalutato in Cassazione come se fosse un nuovo giudizio di fatto.
- Nell’interpretare una convenzione internazionale occorre partire dal significato ordinario delle sue parole e dalla buona fede; un significato particolare può essere adottato solo quando sia certa l’intenzione delle parti.
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