Cassazione Penale, Sentenza n. 20547/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Peritore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. per i reati, in concorso, di tentato omicidio e detenzione e porto illegali di arma comune da sparo. Il ricorso deduceva: 1) vizi di motivazione sulla gravità indiziaria, contestando l'affidabilità del riconoscimento operato dagli operatori di polizia giudiziaria sulle videoriprese (si contestava la qualità delle immagini, la rilevanza del tatuaggio, l'ostacolo identificativo rappresentato dal casco, e si richiamava che il presunto complice Liardo era stato scagionato in riesame); 2) vizi di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che non era stata adeguatamente valutata l'opportunità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo a distanza) e che, escluse aggravanti come quella di cui all'art. 416-bis.1 e dei futili motivi, la sola gravità del fatto non giustificava la custodia in carcere senza un reale approfondimento sull'efficacia di misure alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla gravità indiziaria: il Tribunale del riesame aveva esposto una motivazione logica e coerente basata sul riconoscimento convergente dell'indagato nei filmati (volto scoperto, tratti somatici, abbigliamento, tatuaggio e corrispondenza con il soggetto ripreso) e la Suprema Corte non può sostituirsi al giudice di merito nel rivedere la valutazione probatoria. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la critica alle esigenze cautelari: il pericolo di reiterazione dev'essere concreto e attuale e può desumersi dalla personalità dell'imputato e dalle modalità del fatto; il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'elevato rischio di recidiva e l'inidoneità di misure meno afflittive, considerata la spregiudicatezza nell'uso delle armi e la pericolosità per terzi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
L'aggravante prevista non è stata ritenuta applicabile nell'ordinanza di riesame; tuttavia la mancata applicazione dell'aggravante non ha impedito la conferma della custodia cautelare fondata sugli altri elementi di pericolosità
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il pericolo di reiterazione ai fini cautelari deve essere concreto e attuale; la Corte ha confermato che può desumersi dalla personalità dell'indagato e dalle modalità della condotta (uso spregiudicato di armi), giustificando la misura carceraria
La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il ricorso infondato
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n.137 conv. L. 18/12/2020, n.176
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta ai sensi della disposizione richiamata
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Riferimento procedurale agli adempimenti che la cancelleria deve compiere a seguito della decisione; la sentenza ordina alla cancelleria di provvedere
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti nè valuta nuovamente la prova visiva se il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente e logica; i profili critici che richiedono una diversa lettura degli elementi probatori sono impropri in sede di cassazione
- Per l'applicazione della custodia cautelare la soglia probatoria è quella della probabile colpevolezza; riconoscimenti convergenti da immagini video, corredati da elementi identificativi (volto scoperto, tatuaggi, abbigliamento, corrispondenza con mezzi intestati a familiari), possono superare tale soglia
- Il pericolo di reiterazione del reato deve essere concreto e attuale: il giudice può desumerlo dalla personalità dell'indagato e dalle modalità del fatto, in particolare dall'uso spregiudicato di armi che comporti pericolo per l'incolumità altrui
- L'esclusione di aggravanti non impedisce di ritenere sussistenti esigenze cautelari severe se le condizioni personali e il modus operandi dell'indagato giustificano la misura più afflittiva
- La scelta tra misure cautelari deve essere motivata in base al principio del minor sacrificio della libertà personale, ma il giudice può escludere misure meno afflittive quando dimostri la loro inidoneità concreta a prevenire il pericolo di reiterazione
- Censure generiche sulla qualità delle riprese o sulla non univocità degli elementi identificativi sono deboli se il giudice di merito ha già argomentato la convergenza probatoria
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