Cassazione Penale, Ordinanza n. 06345/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva concesso la sospensione condizionale della pena confermando però la condanna per bancarotta documentale semplice. Ha dedotto: 1) violazione di legge penale e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, prospettando in realtà una ricostruzione alternativa dei fatti e degli elementi probatori; 2) vizio di motivazione e violazione di legge processuale per la mancata assunzione di una prova decisiva e per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e dell'art. 530 c.p.p.; 3) violazione di legge penale e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, censurando la valutazione svolta in appello ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inidoneo a veicolare vere censure di legittimità, perché mirava soltanto a proporre una diversa lettura del materiale probatorio senza denunciare specificamente un travisamento della prova. Ha reputato il secondo motivo generico, fondato su allegazioni assertive non correlate al caso concreto. Ha giudicato il terzo motivo manifestamente infondato e generico, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico il diniego delle attenuanti generiche richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non applicato in modo censurabile perché la doglianza era generica e non correlata al caso concreto.
La Corte d'appello aveva correttamente valorizzato i criteri di commisurazione della pena e gli elementi preponderanti, escludendo elementi positivi per concedere le attenuanti generiche.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova e all'esito assolutorio, ma senza specifiche censure ammissibili.
Base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Non citato espressamente nel testo; non inserito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, mediante la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa del fatto e della prova.
- La deduzione del travisamento della prova richiede una censura specifica e non può essere surrettiziamente sostituita da un elenco di elementi processuali letti in modo diverso dal ricorrente.
- È inammissibile il motivo di ricorso che sia meramente assertivo o generico, privo di effettiva correlazione con il caso concreto e con le ragioni della decisione impugnata.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; se il giudice di merito richiama in modo congruo i criteri dell'art. 133 c.p., la valutazione discrezionale non è sindacabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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