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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11277/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza per errata applicazione della legge penale e carenza di motivazione, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come semplice ricettazione (ovvero, nella migliore delle ipotesi, come tentativo di riciclaggio) poiché non si sarebbe perfezionato il reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente escluso la ricettazione, avendo documentato che gli imputati erano sorpresi nell'atto di smontare un'autovettura priva di targhe identificative e con il blocco motore rimosso. Alla luce della giurisprudenza sul carattere di consumazione anticipata dell'art. 648-bis, la Corte ha qualificato il fatto come riciclaggio consumato (non tentato). I ricorrenti sono stati altresì condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    "operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della ... provenienza"

    La Corte interpreta la fattispecie come reato a consumazione anticipata: la realizzazione delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza illecito è di per sé idonea a perfezionare il reato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto dei ricorsi

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la compressione e la sintesi del motivo di impugnazione in cassazione

Massime di principio

  • Se soggetti sono sorpresi mentre compiono operazioni atte a rimuovere o alterare elementi identificativi di un veicolo rubato (es. targhe, blocco motore), i giudici possono qualificare il fatto come riciclaggio consumato ai sensi dell'art. 648-bis anche se l'identificazione finale richiede indagini ulteriori
  • La distinzione tra ricettazione e riciclaggio dipende dalla condotta concreta: la mera detenzione o ricezione di parti già smontate può essere ricettazione, mentre l'attività attiva di alterazione/smontaggio finalizzata a ostacolare l'identificazione tende a integrare il riciclaggio
  • Il reato di riciclaggio può essere ritenuto consumato prima che si verifichi un risultato materiale di 'occultamento' se la condotta è giuridicamente idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (teoria della consumazione anticipata)
  • Se lo smontaggio o le operazioni vengono interrotte prima che si determini effettiva perdita di collegamento con gli elementi identificativi, esiste giurisprudenza che ritiene possa configurarsi solo il tentativo di riciclaggio; la valutazione è dunque fattuale e dipende dallo stato concreto delle operazioni al momento dell'intervento
  • Ricorsi per cassazione privi di fondamento possono comportare il rigetto e l'imposizione delle spese processuali ai ricorrenti (applicazione dell'art. 616 c.p.p.)

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