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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22968/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per lesioni aggravate (riqualificate da tentato omicidio) e tentata violenza privata ai danni di Giuseppe Palazzi, nonché per il reato di cui all'art. 495 c.p. (aver dichiarato false generalità alla Questura dopo l'arresto). L'aggressione sarebbe avvenuta nell'abitazione comune: pugni, calci e ferite infette con un coltello, con fratture craniche e lesioni alla mastoide; riconosciuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. In Cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: (1) travisamento delle prove e contrasti tra dichiarazioni della persona offesa e del teste Ezzis che avrebbero potuto fondare la legittima difesa; (2) violazione del criterio valutativo delle prove dichiarative (art. 192 c.p.p.) e inattendibilità della persona offesa, evidenziando discrasie tra sommarie informazioni e dibattimento; (3) violazione del principio dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio per la condanna; (4) violazione di legge per la mancata rinnovazione dell'istruttoria (richiesta di risentire il teste Ezzis e farlo confrontare con la persona offesa). Il Pubblico Ministero in Cassazione ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero principalmente questioni di fatto o generiche e, pertanto, non sindacabili in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità della motivazione, che non ricorreva. La ricostruzione concorde dei giudici di merito è stata ritenuta soddisfacente e supportata da documentazione medica che conferma la gravità e la dinamica delle lesioni. Le divergenze testimoniale sono state giudicate marginali e spiegabili con la confusione dei fatti e con il timore del teste Ezzis dovuto alla potenza violenta dell'imputato; la rinnovazione dell'istruttoria è stata negata con motivazione logica e congrua. Il terzo motivo (insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio) è stato ritenuto generico e infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma richiamata come titolo di reato per la condanna dell'imputato per false generalità fornite alla Questura; la Corte non discute l'applicazione del reato ma conferma la condanna già pronunciata dai giudici di merito.

  • art. 192, comma 1, cod. proc. pen.

    Il ricorrente invocava la violazione del criterio valutativo delle prove dichiarative. La Corte ha ritenuto che la censura fosse in gran parte ricognitiva di valutazioni di fatto e generica; dunque non assorbibile in sede di legittimità, dato che la valutazione di attendibilità dei testi è questione di merito salvo manifesta illogicità.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente come parametro per valutare la possibile manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto che non sussistessero i requisiti di manifesta illogicità tali da consentire la sindacabilità delle valutazioni di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha quantificato la somma in euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: le censure che mirano a una diversa valutazione della prova testimoniale sono di regola inammissibili se non viene dimostrata una manifesta illogicità della motivazione del giudice del merito.
  • Divergenze parziali o contraddizioni minori tra testimonianze non sono automaticamente idonee a creare un "ragionevole dubbio" se la ricostruzione complessiva dei fatti resta coerente e sostenuta da elementi obiettivi (es. documentazione medica).
  • La decisione di non rinnovare l'istruttoria o di non ammettere ulteriori assunzioni di prova spetta al giudice del merito e richiede che l'eventuale censura in Cassazione mostri la manifesta illogicità di tale scelta o violazioni procedurali evidenti.
  • Per fondare una tesi di legittima difesa in sede di impugnazione è necessario che la difesa la invochi esplicitamente e la sostenga con elementi probatori attinenti; semplici ipotesi alternative non sono sufficienti in Cassazione.
  • La presenza di riscontri oggettivi (referti medici, lesioni gravi, fratture) rafforza la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e può superare discrepanze testimoniali di ordine marginale.
  • Ricorsi generici o che replicano motivi già esaminati in sede d'appello possono essere dichiarati inammissibili e comportare l'applicazione di sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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