Cassazione Penale, Sentenza n. 2653/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il reato fosse già estinto per prescrizione al momento del giudizio di appello. In dettaglio, il reato (furto aggravato ex art. 625 n.2 c.p.) risale al 7/12/2007; la Corte calcola la prescrizione prendendo a riferimento la pena massima edittale (anni 6), aumentandola di un terzo per la concorrenza di circostanze ad effetto speciale (art. 63, comma 4 c.p.) e poi tenendo conto degli atti interruttivi ai sensi dell'art. 161, comma 2 c.p., giungendo a un termine di prescrizione pari a 12 anni più 392 giorni di sospensione, con decorrenza estintiva il 2/01/2021, anteriore alla pronuncia di merito contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur essendo la prescrizione non eccepita in sede di appello, le Sezioni Unite consentono che la Cassazione, quando il ricorso deduca l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, verifichi d'ufficio tale questione. Applicati i criteri di calcolo della prescrizione (pena edittale massima aumentata per circostanze ad effetto speciale; maggiorazione per atti interruttivi; sospensioni), il reato è risultato estinto per prescrizione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
Individua il reato di furto aggravato; la Corte ha preso la pena edittale massima prevista per questo reato come base per il calcolo della prescrizione
Codice penale art. 63, comma 4
Stabilisce l'aumento di pena per concorso di circostanze ad effetto speciale; la Corte ha applicato l'aumento massimo (un terzo) al fine di determinare la pena di riferimento per la prescrizione
Codice penale art. 161, comma 2
Prevede l'allungamento del termine di prescrizione in conseguenza di atti interruttivi; la Corte ha ritenuto applicabile la maggiorazione (metà) per gli atti interruttivi compiuti
Codice penale artt. 110 e 624-bis
Art. 110 (concorso di persone nel reato) e art. 624-bis (contestazione originaria indicata negli atti): sono i riferimenti normativi del capo d'imputazione, ma il calcolo della prescrizione è stato svolto sul titolo principale (art. 625)
Codice di procedura penale art. 129
Impone al giudice l'obbligo di dichiarare d'ufficio determinate cause di non punibilità; la Corte ha richiamato questo obbligo come fondamento per il controllo in Cassazione dell'omessa declaratoria della prescrizione
Codice di procedura penale art. 606, comma 1, lett. b) e comma 3
Articolano i motivi di ricorso per cassazione e i limiti alla riproposizione di argomenti; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso fondato sull'erronea applicazione della legge penale (art. 606,1,b), anche se il motivo sulla prescrizione non era stato sollevato in appello
Codice di procedura penale art. 609, comma 2
Norma richiamata nelle Sezioni Unite circa la rilevabilità d'ufficio di talune cause di non punibilità; la Corte l'ha citata nel quadro dei limiti e delle eccezioni all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di merito e il ricorso per cassazione deduce tale estinzione (anche se la prescrizione non è stata eccepita in appello), la Cassazione può ammettere il ricorso e pronunciarsi sulla prescrizione in sede di legittimità (Sez. U., orientamento Ricci).
- Per il calcolo della prescrizione si deve prendere come base la pena massima edittale del reato e aumentarla, se del caso, per le circostanze aggravanti ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63 c.p.; non si considerano le attenuanti o le circostanze che abbassano la pena rispetto al massimo per la determinazione del tempo prescrizionale.
- Gli atti interruttivi della prescrizione rilevano per aumentare il termine prescrizionale secondo le regole dell'art. 161 c.p.; è necessario computare anche i periodi di sospensione riconosciuti (es. per rinvii o esigenze processuali).
- Il giudice di merito ha l'obbligo di dichiarare d'ufficio determinate cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.); l'omissione può costituire palese violazione di legge che legittima il ricorso per cassazione.
- Quando la Cassazione accerta l'estinzione del reato per prescrizione in presenza di un errore del giudice di merito, può annullare la sentenza senza rinvio quando la declaratoria di estinzione rende superfluo un nuovo giudizio di merito.
- Il ricorrente che voglia far valere la prescrizione in Cassazione dovrebbe comunque esporre il calcolo e i riferimenti normativi (pena edittale, aumenti per circostanze speciali, atti interruttivi e sospensioni) per consentire alla Corte di verificare l'effettiva estinzione.
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