Cassazione Penale, Ordinanza n. 01428/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero reiterative di quelle già proposte in appello e già motivatamente respinte, e che la motivazione della sentenza di secondo grado fosse adeguata e logicamente argomentata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che il motivo era sostanzialmente riproduttivo di una questione già esaminata e respinta in appello, ove la Corte territoriale aveva valorizzato i plurimi precedenti penali dell'imputato. La censura in cassazione mirava quindi a sollecitare una nuova valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio, senza indicare un effettivo errore logico o giuridico della decisione impugnata.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi della personalità e della condotta, come i plurimi precedenti penali, con motivazione congrua.
Il ricorso per cassazione non può risolversi nella mera riproposizione di censure di merito già respinte in appello; è inammissibile se denuncia solo apparentemente un errore logico o giuridico ma si limita a contestare valutazioni adeguatamente motivate.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente questioni già esaminate e respinte dal giudice di appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- La censura contro il diniego delle attenuanti generiche non è ammissibile se mira soltanto a una diversa ponderazione degli elementi di fatto, quando il giudice di merito abbia già fornito una motivazione congrua e non illogica, valorizzando elementi quali i precedenti penali.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della decisione, ma verifica solo l'esistenza di errori di diritto o di vizi motivazionali effettivi; doglianze generiche o meramente reiterative non superano il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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