Cassazione Penale, Sentenza n. 06104/2026 del 13/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le persone offese hanno impugnato l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Napoli ritenendo che il giudice avesse ecceduto i propri poteri e fosse incorso in abnormità funzionale/strutturale. In particolare: (i) per Aniello Rosa si deduceva che il GIP avrebbe anticipato un giudizio di merito di non responsabilità, sostituendosi illegittimamente al giudice del dibattimento e paralizzando il diritto della persona offesa all'accertamento processuale; (ii) per Gaetano Rosa si contestava che il GIP non si fosse pronunciato su questioni sollevate in udienza (utilizzabilità della documentazione prodotta dalla difesa degli indagati) e che avesse fondato l'archiviazione anche su elementi probatori acquisiti dalla difesa (consulenze tecniche, trascrizioni audio, acquisizione ex novo di file audio, documento a firma e consulenza grafologica), attività che secondo i ricorrenti non potevano integrare le indagini né essere valutate direttamente dal GIP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che l'ordinanza di archiviazione non fosse affetta da abnormità né strutturale né funzionale: il GIP ha esercitato il potere valutativo previsto dalla legge (in particolare sulla non idoneità degli elementi di prova a fondare una "ragionevole previsione di condanna" secondo l'art. 408 cod. proc. pen.). L'eventuale conseguente impossibilità di proseguire il procedimento è effetto ordinario dell'archiviazione e non segno di abnormità; inoltre il provvedimento ha natura a stabilità limitata e può essere riaperto ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato l'impossibilità di impugnare validamente per cassazione un'ordinanza di archiviazione non abnorme (art. 591, comma 1, lett. b) c.p.p.) e ha dichiarato l'inammissibilità anche con procedura de plano (art. 610, comma 5-bis c.p.p.). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa avente causa dell'inammissibilità, al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamata nella sentenza come norma che impone al GIP di valutare la "ragionevole previsione di condanna" (nuova regola di giudizio introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150)
Il GIP ha legittimamente valutato la non idoneità degli elementi di prova a fondare una ragionevole previsione di condanna ai sensi di quest'articolo; tale valutazione rientra nei poteri del giudice e non configura abnormità.
citato dai ricorrenti come limite ai poteri del GIP
Richiamato come parametro normativo nel contestare la corretta gestione dell'opposizione all'archiviazione, ma la Corte non ha ritenuto violata la disciplina che regola l'udienza di opposizione.
Rilevante al tema delle modalità decisorie del GIP in sede di opposizione, senza che la Corte ravvisasse violazioni tali da qualificare l'atto come abnorme.
menzionato nella doglianza di Gaetano Rosa
Richiamato in relazione ai poteri istruttori e alle garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza non eccedesse i limiti imposti dalla disciplina
art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
richiamato nella motivazione sull'inammissibilità del ricorso per cassazione
Stabilisce i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha applicato questa disposizione per escludere la cognizione del ricorso avverso ordinanza di archiviazione non abnorme.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
citato nella sentenza come base per la declaratoria de plano dell'inammissibilità
Consente alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso senza ulteriori formalità; qui è stato utilizzato per pronunciare la declaratoria de plano.
richiamato nella decisione in ordine alla possibilità di riaprire le indagini
La Corte ha ricordato che l'archiviazione non è definitiva: è possibile la riapertura delle indagini sulla base di nuove risultanze ai sensi di questa norma.
richiamato in relazione alla sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per i ricorsi infondati; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha irrogato la sanzione di euro 3.000.
art. 111 Cost.
menzionato dai ricorrenti come possibile fondamento di ammissibilità del ricorso
Invocato per sostenere il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale; la Corte non ha ritenuto che il principio costituzionale giustificasse l'accoglimento del ricorso alla luce della normativa processuale vigente.
richiamato in relazione all'introduzione della nuova regola di giudizio dell'art. 408 cod. proc. pen.
La riforma ha modificato il criterio di valutazione degli elementi di prova su cui il GIP fonda l'archiviazione; la Corte ha applicato tale parametro nel giudicare la legittimità dell'ordinanza.
art. 56 cod. pen.; art. 629 cod. pen.; art. 512-bis cod. pen.; art. 416-bis cod. pen.
norme penali relative alle ipotesi di reato per cui erano indagati gli imputati (espressamente indicate nell'atto)
Rappresentano le fattispecie di reato oggetto della richiesta di archiviazione; la decisione si è limitata a valutare l'idoneità degli elementi di prova rispetto a tali contestazioni, senza entrare nel merito circa la sussistenza dei reati.
Massime di principio
- Un'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP che valuta la non idoneità degli elementi di prova ai sensi dell'art. 408 c.p.p. non è automaticamente abnorme: occorre dimostrare un concreto eccesso rispetto ai poteri normativamente attribuiti o una deviazione strutturale/funcionale rilevante.
- L'archiviazione determina l'interruzione del procedimento in via ordinaria ma non ha carattere definitivo: il procedimento può essere riaperto in presenza di nuove risultanze ai sensi dell'art. 414 c.p.p.
- La cassazione contro un'ordinanza di archiviazione non abnorme è, in molti casi, inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b) c.p.p.; la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano (art. 610, comma 5-bis).
- La produzione di elementi probatori da parte della difesa degli indagati (consulenze, file audio, documenti) deve essere valutata nel quadro del contraddittorio e delle competenze: se il GIP ritiene che tali elementi non fondino una prevedibile condanna, può disporre l'archiviazione; per contestare la legittimità della loro acquisizione o utilizzabilità la via può essere l'opposizione al PM o il successivo esercizio dell'azione giudiziaria quando consentito.
- Le doglianze di abnormità richiedono la dimostrazione di un'effettiva deviazione rispetto all'ordinamento processuale; l'affermazione generica che il GIP si sia sostituito al PM o al giudice del dibattimento non è sufficiente a far dichiarare l'atto abnorme.
- Presentare ricorsi manifestamente infondati può comportare sanzioni pecuniarie (spese processuali e contributi alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); valutare la fondatezza prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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