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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29052/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, già condannata in appello alla pena di un anno e nove mesi di reclusione per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione. In particolare ha lamentato l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, sostenendo in sostanza che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe affetta da difetto, contraddittorietà o manifesta illogicità nella parte in cui ha ritenuto provata l'inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle schede carburante e nelle fatture riportate nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse non specifico, perché fondato su deduzioni generiche e non corredate dai necessari dati di fatto e argomenti di diritto, e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione della corte territoriale non presentava i vizi denunciati. In particolare, la Corte d'appello aveva correttamente spiegato l'accertamento dell'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate, valorizzando il rilevante scarto tra il chilometraggio risultante dalle schede e gli importi contabilizzati come costi per carburante, l'assenza di documentazione idonea a giustificare tale discrasia e l'indicazione di spese eccedenti le reali esigenze della società amministrata dall'imputata. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per la sussistenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice richiamata quale titolo di condanna per l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in dichiarazione fiscale.

  • art. 2621 c.c.

    Norma incriminatrice richiamata quale ulteriore titolo di condanna per false comunicazioni sociali.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, con valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico: occorre indicare specificamente i passaggi della decisione impugnata ritenuti illogici o contraddittori e correlare la censura a precisi dati di fatto e ragioni di diritto.
  • Le doglianze che si limitano a prospettare una diversa lettura delle prove, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili se non evidenziano reali lacune logiche o contraddizioni decisorie.
  • La motivazione è immune da censura quando il giudice di merito spieghi in modo coerente le ragioni dell'accertamento dell'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, valorizzando elementi documentali e di contesto tra loro convergenti.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaFalse comunicazioni socialiImpugnazioni
RamiReati tributariReati societariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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