Cassazione Penale, Ordinanza n. 29052/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, già condannata in appello alla pena di un anno e nove mesi di reclusione per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione. In particolare ha lamentato l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, sostenendo in sostanza che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe affetta da difetto, contraddittorietà o manifesta illogicità nella parte in cui ha ritenuto provata l'inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle schede carburante e nelle fatture riportate nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse non specifico, perché fondato su deduzioni generiche e non corredate dai necessari dati di fatto e argomenti di diritto, e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione della corte territoriale non presentava i vizi denunciati. In particolare, la Corte d'appello aveva correttamente spiegato l'accertamento dell'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate, valorizzando il rilevante scarto tra il chilometraggio risultante dalle schede e gli importi contabilizzati come costi per carburante, l'assenza di documentazione idonea a giustificare tale discrasia e l'indicazione di spese eccedenti le reali esigenze della società amministrata dall'imputata. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per la sussistenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale titolo di condanna per l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in dichiarazione fiscale.
Norma incriminatrice richiamata quale ulteriore titolo di condanna per false comunicazioni sociali.
È la base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, con valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico: occorre indicare specificamente i passaggi della decisione impugnata ritenuti illogici o contraddittori e correlare la censura a precisi dati di fatto e ragioni di diritto.
- Le doglianze che si limitano a prospettare una diversa lettura delle prove, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili se non evidenziano reali lacune logiche o contraddizioni decisorie.
- La motivazione è immune da censura quando il giudice di merito spieghi in modo coerente le ragioni dell'accertamento dell'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, valorizzando elementi documentali e di contesto tra loro convergenti.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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