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Ordinanza

Ordinanza n. 3319/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-/R.D. del 30.7.2024, notificato il 29.8.24, emesso sul ricorso gerarchico, proposto in data 15.7.2024 dal ricorrente avverso il provvedimento prot. RR/-OMISSIS- del 19.4.2024, notificato il 13.6.2024, con il quale l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli (attualmente Ufficio Dirigenziale 6) – Sezione di Caserta, ha adottato il provvedimento di revisione, ex art. 128 del D. L.vo n. 285/92, della patente di guida della categoria B.

Giustizia amministrativa202405687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto presidenziale di perenzione del ricorso relativo alla revisione della patente di guida di categoria B

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente aveva impugnato il provvedimento di revisione della patente di guida adottato ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. n. 285/1992. Nel corso del giudizio era stata presentata anche una domanda cautelare e fissata una camera di consiglio, celebrata il 3 dicembre 2024, con successiva cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari. Il ricorso era stato depositato il 13 novembre 2024, mentre l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, datata 24 novembre 2024, risultava depositata soltanto il 9 gennaio 2026, oltre il termine annuale previsto dall'art. 81, comma 1, c.p.a. Il Presidente aveva quindi emesso decreto di perenzione. Con opposizione notificata il 7 marzo 2026, la parte ha chiesto la revoca del decreto invocando l'errore scusabile e deducendo che la fissazione e la celebrazione della camera di consiglio cautelare avevano ingenerato un ragionevole affidamento sulla regolare prosecuzione del giudizio e sulla superfluità di un ulteriore impulso processuale. Sono stati inoltre dedotti i principi di effettività della tutela giurisdizionale, ragionevole affidamento e proporzionalità dell'azione processuale.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'opposizione. Ha ritenuto che l'istanza di fissazione dell'udienza di merito costituisca un autonomo e imprescindibile onere di impulso processuale, chiaramente previsto dall'art. 71 c.p.a., il cui mancato assolvimento nel termine annuale determina la perenzione ai sensi dell'art. 81 c.p.a. La celebrazione della camera di consiglio cautelare non poteva dispensare la parte dall'adempimento relativo alla fase di merito, essendo cautelare e merito fasi distinte. Anche l'eventuale anomalia nella fissazione della camera cautelare in assenza dell'istanza ex art. 71 c.p.a. non era idonea a sanare l'inerzia successiva, protrattasi per oltre un anno, durante il quale la difesa avrebbe potuto verificare la completezza degli adempimenti processuali. L'errore scusabile ha carattere eccezionale e può essere riconosciuto soltanto in presenza di oggettiva oscurità normativa, contrasti o repentini mutamenti giurisprudenziali, attività macroscopicamente equivoche o contraddittorie dell'amministrazione o del giudice, caso fortuito o forza maggiore; non può invece correggere l'erronea interpretazione di una disciplina chiara né supplire alla mancata osservanza di un onere processuale perentorio. Il ricorrente opponente è stato condannato alle spese della fase, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, da dividere in parti uguali tra le amministrazioni resistenti, senza possibilità di compensazione.

Norme richiamate

  • art. 128 d.lgs. 285/1992

    Disciplina il provvedimento di revisione della patente di guida, oggetto del ricorso principale; la sua legittimità non è stata esaminata nel merito nell'ordinanza.

  • art. 55, comma 4, c.p.a.

    La domanda cautelare è improcedibile finchè non è presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.

    La domanda cautelare presuppone, di regola, la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito; l'eventuale trattazione cautelare non elimina comunque l'autonomo onere di impulso del giudizio di merito.

  • art. 71 c.p.a.

    Prevede l'onere di presentare l'istanza di fissazione dell'udienza; tale onere è autonomo, imprescindibile e deve essere assolto tempestivamente per la prosecuzione del giudizio di merito.

  • art. 81, comma 1, c.p.a.

    Il mancato deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza nel termine annuale comporta la perenzione del ricorso.

  • art. 85, comma 5, c.p.a.

    In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale.

    In caso di rigetto dell'opposizione al decreto di perenzione, le spese della fase sono necessariamente poste a carico dell'opponente e non possono essere compensate.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Sono richiamati quali principi costituzionali cui si informa il processo amministrativo, nel bilanciamento tra diritto di difesa e certezza del diritto.

Massime di principio

  • L'istanza di fissazione dell'udienza di merito costituisce un autonomo e imprescindibile onere di impulso processuale; il suo mancato tempestivo deposito entro il termine previsto comporta la perenzione del giudizio.
  • La fissazione o celebrazione di una camera di consiglio cautelare non sostituisce l'istanza di fissazione dell'udienza di merito e non esonera la parte dal relativo onere processuale.
  • L'eventuale fissazione della camera cautelare in assenza dell'istanza di fissazione del merito non sana l'inerzia successiva della parte, soprattutto quando sia trascorso un periodo superiore a un anno durante il quale era possibile verificare gli adempimenti necessari.
  • L'errore scusabile è un rimedio eccezionale, applicabile con estremo rigore in presenza di oggettiva oscurità normativa, contrasti o repentini mutamenti giurisprudenziali, condotte macroscopicamente equivoche o contraddittorie dell'amministrazione o del giudice, caso fortuito o forza maggiore; non è utilizzabile per rimediare all'erronea interpretazione di una norma chiara o alla mancata osservanza di un onere processuale perentorio.
  • Nel bilanciamento tra diritto di difesa e certezza del diritto, l'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la sua concessione finirebbe per vanificare termini e oneri processuali posti a presidio della stabilità del giudizio e della definizione dell'azione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimo affidamentoTermini del procedimento

Testo integrale

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