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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27009/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato il rigetto, da parte della Corte d'appello di Trieste, della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Gashi con due sentenze. Denuncia violazione di legge per errata applicazione dell'art. 168 c.p.: la Corte avrebbe frazionato i precedenti rilevanti, non cumulando correttamente le pene ai fini dei limiti di cui all'art. 163 c.p., e non avrebbe svolto la verifica documentale sulla seconda sentenza perché la cancelleria non aveva trasmesso gli atti.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Trieste. Ha censurato la motivazione della Corte territoriale ritenendola incompleta ed erronea quanto alla valutazione dell'art. 168 e dell'art. 163 (omessa verifica di tutte le condanne nel periodo rilevante e mancata considerazione dell'effetto cumulativo delle più sospensioni), e ha rilevato altresì l'obbligo del giudice di acquisire il fascicolo e compiere la verifica documentale anche quando la cancelleria non abbia trasmesso gli atti. Ha disposto che la Corte di appello riesamini la richiesta di revoca delle sospensioni attenendosi ai principi indicati e colmando le lacune istruttorie e motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    «entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza»

    La revoca della sospensione condizionale si realizza di diritto quando, per reati commessi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, una successiva condanna cumulata a quelle sospese supera i limiti di cui all'art. 163; va valutata entro i termini temporali previsti (periodo di esperimento) e tenendo conto di tutte le condanne nel periodo.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i limiti quantitativi delle pene cumulabili (termine di due anni per contravvenzione e cinque anni per delitto, ai fini del periodo di esperimento). Ai fini della revoca vanno computate tutte le condanne riportate nel periodo rilevante, non solo quelle per le quali era stato concesso il beneficio.

  • art. 164 cod. pen.

    Il disposto dell'ultimo comma (richiamato dall'art. 168) prevede che, se il beneficio è stato concesso più di una volta (o più di due volte nel caso previsto dal medesimo articolo), la revoca deve comunque essere disposta indipendentemente dai limiti di cumulabilità stabiliti dall'art. 163.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca della sospensione condizionale in esecuzione, acquisendo il fascicolo del giudizio di cognizione per la doverosa verifica, salvo che le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

Massime di principio

  • Per valutare la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p. vanno considerate tutte le condanne riportate nell'arco temporale previsto dall'art. 163, non solo quelle per le quali era stato precedentemente concesso il beneficio.
  • La revoca opera di diritto quando la somma delle pene, comprensiva di tutte le condanne del periodo, supera i limiti di cui all'art. 163; tuttavia, se il beneficio è stato concesso più di una volta (o nei casi previsti dall'art. 164), la revoca deve essere comunque disposta indipendentemente dal superamento dei limiti.
  • Il giudice deve accertare documentalmente le date di consumazione dei reati e il decorso dei termini di irrevocabilità: l'omessa trasmissione degli atti dalla cancelleria non esime il giudice dall'obbligo di acquisire il fascicolo e verificare la sussistenza delle cause di revoca.
  • In presenza di lacune documentali il giudice deve richiedere o acquisire il fascicolo del procedimento di cognizione (anche il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 c.p.p.) prima di decidere sulla revoca; il rigetto per mera carenza di atti è ingiustificato.
  • La valutazione deve essere motivata e indicare chiaramente quali condanne e quali periodi temporali sono stati computati ai fini del cumulo; una motivazione generica o basata su dati non verificabili è viziata e suscettibile di annullamento.

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