Cassazione Penale, Sentenza n. 30893/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 23/09/2024 (parziale riforma della sentenza del GUP di Brindisi, rito abbreviato) con cui gli imputati, membri dell'equipaggio della nave della Marina Militare "Caprera", sono stati ritenuti responsabili per il trasporto/introduzione di 690 kg di t.l.e. di contrabbando (capo A e B) e, per il solo Corbisiero, di ulteriori reati (peculato, istigazione alla corruzione, corruzione e falso) oltre all'acquisto e destinazione alla vendita del farmaco Cialis. I ricorrenti hanno censurato: insufficiente o contraddittoria motivazione sulle prove dichiarative (presunta fragilità degli indizi), errata qualificazione giuridica delle condotte (presunto concorso apparente di norme con assorbimento di capi), illegittimità/irragionevolezza del trattamento sanzionatorio (in particolare della pena pecuniaria prevista dagli artt. 291-bis e 291-ter DPR 43/1973), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, errata determinazione della circostanza aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n.5 c.p.), richieste di rimessione alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia dell'UE per contrasto con norme dell'Unione e per violazione dei principi di proporzionalità.
La decisione
Decisione di cassazione con esiti differenziati: 1) Antonio Mosca: responsabilità confermata quanto ai reati, ma il ricorso è accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio: la Corte ha annullato la parte della sentenza che ha rideterminato la pena senza motivare adeguatamente la nuova quantificazione e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce esclusivamente per la nuova determinazione della pena; il resto della sentenza è confermato. 2) Roberto Castiglione: ricorso rigettato nella sua interezza; motivazione e valutazione probatoria dei giudici di merito ritenute congrue; condanna confermata e condanna alle spese (art. 616 c.p.p.). 3) Marco Corbisiero: ricorso parzialmente accolto: è stata annullata senza rinvio la condanna relativa al capo D) (istigazione alla corruzione) perché la motivazione sulla qualificazione corruttiva della condotta era insufficiente/ambigua e la prova non era adeguata; per il resto le condanne sono confermate; la pena complessiva è stata rideterminata previa espunzione della pena riferita al capo D), con indicazione (nel dispositivo di merito) di pene finali complessive rideterminate (anni 5, mesi 10, giorni 20) dopo la cancellazione del capo D). Ulteriori questioni costituzionali/di diritto UE sollevate (proporzionalità pena pecuniaria e applicabilità diretta di norme UE) sono state ritenute, in massima parte, inammissibili o generiche: la Corte ha ricordato che una doglianza di sproporzione richiede parametri precisi (es. raffronto con il profitto illecito) altrimenti è manifestamente infondata; inoltre il rimedio disapplicativo o il rinvio pregiudiziale alla CGUE richiedono un'adeguata specificità della questione.
Norme richiamate
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (artt. 291-bis e 291-ter)
Norme che sanzionano l'introduzione, detenzione e il trasporto di t.l.e. di contrabbando; la Corte sottolinea che la proporzionalità della pena pecuniaria rispetto alla gravità del fatto va valutata avendo come parametro la portata offensiva e il profitto illecito; l'eccezione di sproporzione va motivata con parametri precisi.
Norma sul divieto di introdurre o imbarcare merce in contrasto con regole di amministrazione delle navi militari; la Corte ha ritenuto che non vi sia assorbimento automatico tra tale norma e le fattispecie del DPR 43/1973, poiché tutelano interessi diversi.
art. 61 n.5 cod. pen. (circostanza aggravante della minorata difesa)
Per integrare la circostanza aggravante non è sufficiente la mera commissione del reato di notte o in luogo isolato: è necessario che il reo abbia "approfittato" delle circostanze (tempo/luogo/persona) in modo da ostacolare la difesa; la Corte ha ritenuto integrata la circostanza sul fondamento dei fatti di causa.
Regola i criteri di valutazione della prova; le doglianze sulla valutazione degli indizi sono di fatto sindacabili solo entro i limiti previsti per il giudizio di legittimità e non possono costituire di per sé motivo di annullamento se la motivazione di merito è congrua.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti di ammissibilità delle doglianze, distinguendo vizi di diritto da contestazioni di fatto non ammissibili se aspecifiche.
legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 59)
Riferita in relazione all'accesso alle pene sostitutive: la Corte osserva che eventuali modifiche normative o questioni costituzionali non sono efficaci nel processo se le relative istanze non sono state sollevate nelle fasi di merito.
art. 62-bis e art. 133-bis cod. pen.
Norme sulla determinazione e modulazione delle pene (attenuanti/recidiva ecc.); la Corte richiama la necessità di motivare espressamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 25 Cost. (principio di legalità penale) e artt. 3 e 27 Cost.
Richiamati dai ricorrenti in prospettiva costituzionale per questioni di proporzionalità e accesso a pene alternative; la Corte ricorda la ripartizione delle competenze tra legislatore e giudice e i limiti della sindacabilità costituzionale se la questione è generica.
Direttiva 2014/567/UE (art. 20) e Carta dei Diritti Fondamentali UE (art. 49 par. 3)
Invocate per sostenere l'obbligo di sanzioni proporzionate e la possibile applicabilità diretta; la Corte segnala che, secondo la giurisprudenza della Grande Sezione CJEU (C-205/20), il principio di proporzionalità in materia penale può trovare efficace tutela nel diritto dell'Unione, ma l'eccezione va prospettata con parametri specifici.
Sentenza Corte Costituzionale n. 233/2018
Richiamata per il principio che la disciplina sanzionatoria deve essere ragionevole; la Cassazione precisa che quella pronuncia è riferita a profili di ragionevolezza e che la doglianza odierna richiede parametri più precisi per essere fondata.
Giurisprudenza CJEU: Grande Sezione, C-205/20 (NE) 8 marzo 2022; sentenze "Link Logistic" e "Van Gend en Loos"
C-205/20 (NE), Grande Sezione, 8/3/2022; Van Gend en Loos, 5/2/1963
Casi citati dai ricorrenti per sostenere l'efficacia diretta di principi/direttive UE; la Corte evidenzia il consolidamento dell'orientamento CJEU ma richiama la necessità di concreta e specifica prospettazione del contrasto tra norma nazionale e diritto UE.
Massime di principio
- Un giudizio di sproporzione della pena pecuniaria richiede parametri oggettivi e specifici (es. raffronto con il profitto illecito) altrimenti la questione è generica e inammissibile.
- Il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito salvo vizi logici o lacune motivazionali manifeste; contestazioni generiche della valutazione probatoria sono inammissibili.
- Per configurare la circostanza aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n.5 c.p.) è necessario dimostrare che l'agente abbia effettivamente "approfittato" delle circostanze di tempo/luogo/persona per rendere più agevole il reato, non basta la mera commissione del fatto in orario notturno o in luogo isolato.
- Le attenuanti generiche, se non riconosciute, richiedono motivazione positiva: il giudice deve spiegare perché gli elementi positivi addotti non giustificano il riconoscimento.
- Se la motivazione di riforma della pena non espone i criteri seguiti per la nuova quantificazione, la decisione è annullabile e la determinazione della pena può essere rinviata per carenza motivazionale.
- Quando la qualificazione di una condotta (es. istigazione alla corruzione) si fonda su depositions ambigue e prive di riscontri, la Corte può annullare la condanna per "il fatto non sussiste"; l'accertamento di reati di corruzione richiede prova chiara e non interpretazioni dubbie del linguaggio.
- Le eccezioni di incompatibilità con il diritto UE o richieste di disapplicazione della norma nazionale richiedono un'argomentazione circostanziata: la mera invocazione del principio di proporzionalità UE non è sufficiente senza parametro di giudizio applicabile.
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