Cassazione Penale, Sentenza n. 12487/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 7 giugno 2022 che confermava la custodia cautelare su vari capi (salvo una parziale statuizione favorevole sul capo 11), deducendo tre motivi: (1) insufficiente e illogica motivazione in ordine al reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), con contestazione della valenza indiziaria di contatti telematici e di incontri la cui natura non sarebbe provata; (2) travisamento delle dichiarazioni di Giuseppe Noto e valutazione errata del versamento di 900 euro come estorsione (capo 7) anziché mera provvigione/compenso per mediazione immobiliare; (3) erronea e illogica valorizzazione di dichiarazioni e intercettazioni (in particolare le dichiarazioni di Bisconti e alcune conversazioni) per ritenere il coinvolgimento del ricorrente in furti d'acqua e nell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (capo 4). I difensori chiedevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato (o aspecifico/inammissibile nei singoli motivi). La Corte afferma che non è consentito al giudice di legittimità rivedere nel merito la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito né adottare una diversa ricostruzione degli stessi; la motivazione del Tribunale del riesame è ritenuta non manifestamente illogica. In particolare la Corte condivide la valutazione del Tribunale di gravità indiziaria per la partecipazione ad associazione mafiosa sulla base degli incontri riservati organizzati dal ricorrente, della sua percezione della "sensaleria" e del ruolo nella gestione delle acque irrigue; conferma inoltre la qualificazione del versamento di 900 euro come estorsione di tipo "ambientale" alla luce del controllo mafioso sul mercato immobiliare; e ritiene congrua la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni relative ai furti d'acqua. Conseguentemente l'ordinanza del Tribunale del riesame rimane confermata; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta la partecipazione all'associazione mafiosa come stabile inserimento nella struttura dell'organizzazione, consistente nella "messa a disposizione" dell'agente per il perseguimento degli scopi criminosi; anche incontri non intercettati nel contenuto possono assumere valore indiziario ove svolti con modalità riservate e integrati da altri elementi (assegnazione di compiti, percezione di proventi, collegamenti con vertici).
L'aggravante 'di stampo mafioso' può essere riconosciuta anche quando attività illecite (es. furti d'acqua) siano funzionali agli interessi e al controllo territoriale del sodalizio; dichiarazioni relative ad analoghe condotte e intercettazioni possono concorrere a formare il convincimento cautelare sulla sussistenza dell'aggravante.
Il versamento di una somma (qui 900 euro) può integrare estorsione qualora il pagamento sia imposto con una 'minaccia ambientale' derivante dalla forza intimidatrice dell'appartenenza mafiosa; anche linguaggio o comportamenti criptici sono idonei se, nel contesto, sono percepiti come coartanti dalla vittima.
Richiamata nella doglianza sulla motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto e dell'indizio, confermando che non spetta alla Cassazione riformulare una diversa ricostruzione dei fatti quando la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica.
Invocata in sede di censura della motivazione; la Corte applica il principio per cui le valutazioni sulle fonti di prova e sulle intercettazioni rimangono in via principale appannaggio del giudice del merito salvo macroscopiche illogicità.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata perché attinente ai limiti della motivazione e alla necessità che le decisioni cautelari siano adeguatamente motivate; la Corte ritiene che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione sufficiente e congrua.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità.
Massime di principio
- In sede di impugnazione di provvedimenti cautelari, la Corte di legittimità non può rivedere libero-mente la valutazione di fatto del giudice del merito: si deve dimostrare una manifesta illogicità o una violazione di diritto, non presentare una mera ricostruzione alternativa dei fatti.
- Per la configurabilità dell'associazione mafiosa (art. 416-bis) il giudice può valorizzare anche elementi indiziari indiretti quali incontri riservati, modalità riservate di comunicazione, assegnazione di compiti economici (es. controllo di mercati locali) e la percezione di proventi; non è indispensabile l'intercettazione del contenuto di ogni incontro né l'accusa di collaboratori per ciascun indagato.
- Pagamenti quali 'sensaleria' possono integrare estorsione se il contesto e la forza intimidatrice del clan rendono il pagamento impresso da coartazione (estorsione 'ambientale'); il carattere criptico o indiretto delle minacce non esclude la fattispecie quando sono idonei ad incutere timore nel territorio.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di terzi (anche se criptiche o riferite ad attività analoghe) possono concorrere a formare il convincimento cautelare sulla commissione di reati quando inserite in un quadro indiziario coerente; il difensore che intende contestarne la valenza deve dimostrare specifiche illogicità o errori normativi, non limitarsi a interpretazioni alternative.
- Per impugnare con efficacia un provvedimento restrittivo occorre focalizzare le doglianze su errori di diritto, mancanza di motivazione essenziale o su incongruenze palesi nella valutazione probatoria piuttosto che proporre semplici ricostruzioni alternative ritenute più plausibili.
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