Cassazione Penale, Sentenza n. 18878/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per furto aggravato (art. 625 c.p.) ritenendo viziata la motivazione quanto al riconoscimento delle circostanze aggravanti (commesso in tre persone e con violenza sulle cose) e lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Ticu ha altresì sollevato, in memoria, la questione della presunta improcedibilità per mancata querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto fondati i motivi della Corte territoriale: la circostanza della violenza sulle cose è comprovata dall'essere stati sottratti beni integrati in impianti e dalla presenza di arnesi atti allo scasso; la circostanza dell'aver commesso il fatto in tre persone è confermata dal fatto che la polizia ha sorpreso tre persone in possesso dei beni rubati e degli arnesi. Le dichiarazioni degli imputati sono state ritenute inattendibili, quindi il riconoscimento delle attenuanti generiche è stato correttamente escluso. La mancata querela è irrilevante perché, al tempo del fatto, il reato era procedibile d'ufficio. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, numeri 2 e 5
La Corte ha interpretato la norma confermando che l'aggravante della violenza sulle cose sussiste quando i beni sottratti erano parti di impianti asportabili solo usando violenza sulle cose; l'aggravante del concorso in tre persone rileva quando emerge dalla constatazione di tre persone in possesso della refurtiva e degli arnesi
La norma richiede una valutazione di credibilità e rilevanza del comportamento dell'imputato: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni e l'atteggiamento non fossero sufficientemente meritevoli di riconoscimento delle generiche
Applicato per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
Il cambiamento successivo del regime di procedibilità non incide quando, al momento della commissione del reato, questo era procedibile d'ufficio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552
Richiamata per il principio secondo cui il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità non opera retroattivamente quando il reato all'epoca era procedibile d'ufficio
Massime di principio
- Per il riconoscimento dell'aggravante "violenza sulle cose" è utile provare che gli oggetti asportati erano ancorati o parte di impianti la cui rimozione richiedeva effettivamente forza, non semplici congetture.
- L'aggravante del concorso in più persone si può fondare su elementi concreti come la presenza simultanea di più soggetti in possesso della refurtiva e di attrezzi atti allo scasso al momento del rinvenimento da parte delle forze dell'ordine.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede valutazione di credibilità e concretezza del comportamento collaborativo: dichiarazioni non corroborate o ritenute inattendibili difficilmente giustificano il riconoscimento delle generiche.
- La variazione successiva del regime di procedibilità non è normalmente efficace retroattivamente se, al momento del fatto, il reato era procedibile d'ufficio; quindi l'assenza di querela può essere irrilevante in tali casi.
- In cassazione il difensore deve formulare censure con sufficiente specificità e confronto diretto con la motivazione del giudice di merito: censure vaghe o non specifiche rischiano l'inammissibilità.
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