Cassazione Penale, Sentenza n. 1958/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari contestando la qualificazione soggettiva come "incaricato di pubblico servizio" e deducendo violazione di legge (art. 314 e art. 358 c.p.) e vizio di motivazione. La difesa ha contestato che D'Addetta e il figlio svolgessero solo "mere mansioni esecutive/materiali" (operai per la raccolta rifiuti e conducenti) come risultante dal contratto collettivo di settore, per cui non sussisteva la posizione di incaricato di pubblico servizio necessaria per la configurazione del delitto contestato (peculato/ex art. 314 c.p.) e per il mantenimento della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo di violazione di legge. Ha chiarito che la qualifica di incaricato di pubblico servizio non può essere attribuita automaticamente ai dipendenti di una concessionaria di un servizio pubblico quando dalle mansioni emerga carattere meramente materiale/esecutivo e assenza di poteri decisionali o discrezionalità. Il Tribunale del riesame aveva equivocamente ritenuto tale qualifica senza considerare la documentazione (assunzioni e CCNL) che indicava mansioni esecutive. Per l'assenza della qualifica soggettiva, la Corte ha ritenuto impossibile mantenere la misura interdittiva (sospensione dall'esercizio del pubblico servizio) e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata del Tribunale di Bari sia il provvedimento originario del GIP del Tribunale di Foggia (13 luglio 2022), disponendo l'immediata cessazione della misura e gli adempimenti comunicativi previsti.
Norme richiamate
«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».
La Corte interpreta la norma nel senso che l'incaricato di pubblico servizio svolge attività di carattere 'intellettivo' o con contenuto non meramente materiale; sono esclusi dalla qualifica coloro che eseguono semplici mansioni d'ordine o opera meramente materiale privi di poteri decisionali o discrezionalità.
Il reato di peculato richiede, quale soggetto attivo tipico, la qualità di incaricato di pubblico servizio o pubblico ufficiale ove richiesto: in mancanza di tale qualifica l'imputazione non regge. La Corte ha rilevato che l'assenza della qualifica impedisce l'applicazione del delitto contestato e il mantenimento della misura interdittiva correlata.
Citato nella giurisprudenza richiamata per evidenziare che per mansioni meramente materiali non si configurano reati come omissione di atti d'ufficio, confermando la distinzione tra attività amministrativa autoritativa e mera esecuzione materiale.
Norma procedurale che consente il riesame (ricorso) dinanzi al Tribunale; è il titolo procedurale del provvedimento impugnato.
Norma che disciplina le misure interdittive come la sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio: l'applicazione di tale misura presuppone la riconoscibilità della qualifica soggettiva dell'interdetto.
Riguarda gli adempimenti di comunicazione conseguenti alla decisione di annullamento; la Corte ha disposto che la cancelleria esegua gli obblighi informativi previsti.
Contratto collettivo nazionale di lavoro - aziende private settore igiene-ambientale (vigente dal 10/03/2021)
Utilizzato dalla difesa per dimostrare che le qualifiche contrattuali attribuivano ai soggetti 'mansioni esecutive' con autonomia operativa limitata, supportando la tesi che si trattava di attività materialmente esecutive e non di pubblico servizio.
decreto-legge 28/10/2020, n. 137 art. 23, commi 8 e 9 (e successive proroghe)
Richiamato per spiegare le forme e modalità di trattazione dell'udienza (modalità semplificate previste per il periodo emergenziale).
Massime di principio
- La qualifica di 'incaricato di pubblico servizio' non deriva automaticamente dall'appartenenza a una società concessionaria di un servizio pubblico: va valutata la concreta natura delle mansioni svolte (materiali/esecutive vs. intellettive/discrezionali).
- Quando l'attività è caratterizzata da mera esecuzione di ordini, applicazione di procedure predeterminate e assenza di poteri decisionali o discrezionalità, non si configura la qualità di incaricato di pubblico servizio e non sono applicabili reati che richiedono tale qualità (es. peculato ex art. 314 c.p.).
- In giudizi cautelari e di riesame il giudice deve motivare specificamente la qualificazione soggettiva dell'agente; la documentazione contrattuale e la descrizione delle mansioni sono prove rilevanti e possono impedire misure interdittive se evidenziano mera operatività materiale.
- Per la difesa in casi analoghi è utile produrre contratti di lavoro, mansioni contrattuali, CCNL e descrizione operative che evidenzino l'assenza di funzioni pubblicistiche o poteri decisionali, nonché precedenti giurisprudenziali che distinguono operatori ecologici e simili dalle figure di pubblico servizio.
- Per il PM e per il giudice, in presenza di dubbi sulla natura delle mansioni occorre valutare se almeno alcuni dipendenti svolgessero funzioni di responsabilità o organizzative tali da integrare la qualifica di incaricato: la presenza di altri colleghi con poteri organizzativi può, in casi concreti, far ricadere la condotta in fattispecie punibili (si veda orientamento giurisprudenziale citato).
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