Cassazione Penale, Sentenza n. 2166/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento (13/04/2023, GIP Tribunale di Mantova) per violazione di legge e difetto di motivazione: il Procuratore Generale contestava che al ricorrente fosse stata concessa la sospensione condizionale della pena per la terza volta, in presunta violazione delle norme che ostano alla reiterata concessione del beneficio
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza concerne la esecuzione del beneficio della sospensione condizionale (ossia una questione esecutiva e non la illegittimità della pena) e quindi esuli dai motivi consentiti in sede di impugnazione di un patteggiamento ex art. 448 comma 2‑bis c.p.p. La Corte ha richiamato il precedente (Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, Rv. 283723) secondo cui tali questioni non sono rimediabili in cassazione e il pubblico ministero, una volta irrevocabile la sentenza, può rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 168, comma terzo, c.p.
Norme richiamate
art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.
Limita tassativamente i motivi deducibili in cassazione avverso il patteggiamento: questioni relative all'esecuzione del beneficio (es. sospensione condizionale concessa nonostante cause ostative) non rientrano nei motivi di cassazione consentiti
art. 168, comma terzo, cod. pen.
Indica il potere del giudice dell'esecuzione di revocare il beneficio della sospensione condizionale; la Corte ha indicato questo rimedio come quello appropriato per il pubblico ministero una volta divenuta irrevocabile la sentenza
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022 (Rv. 283723)
Principio richiamato secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile quando censuri la concessione di benefici esecutivi in presenza di cause ostative, poiché il vizio riguarda l'esecuzione e non la illegittimità della pena
Massime di principio
- In sede di impugnazione di una sentenza di patteggiamento (patteggiamento), sono ammessi solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448 c.p.p.; contestazioni che riguardano l'esecuzione della pena (es. illegittima concessione della sospensione condizionale) sono generalmente inammissibili in Cassazione
- Se la doglianza riguarda la legittimità o la correttezza dell'applicazione di un beneficio esecutivo (sospensione condizionale, indulto, ecc.), il rimedio opportuno è l'azione davanti al giudice dell'esecuzione (art. 168 c.p. e norme correlate) e non il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento
- L'inammissibilità del ricorso non determina un vuoto di tutela: il pubblico ministero dispone di strumenti alternativi (giudice dell'esecuzione) per chiedere la revoca del beneficio
- Quando si valuta l'opportunità di impugnare una pronuncia di patteggiamento, è fondamentale distinguere tra vizi attinenti alla determinazione della pena (potenzialmente impugnabili) e vizi attinenti alla sua esecuzione/benefici (che richiedono rimedi esecutivi)
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