Cassazione Penale, Sentenza n. 2158/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha rettificato la sentenza impugnata: la formula "in misura non inferiore ad un anno" è stata sostituita con l'espressione "per la durata di un anno", uniformando la pronuncia al contenuto dell'accordo tra le parti. La rettifica è stata disposta avvalendosi della procedura di legittimità prevista per simili correzioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nullità della sentenza per difformità tra l'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti e la pronuncia della Corte d'Appello in ordine alla durata della misura di sicurezza della libertà vigilata: le parti avevano concordato la durata pari a un anno, mentre la sentenza di appello aveva disposto la misura in termini più generici "in misura non inferiore ad un anno", creando difformità rispetto alla volontà concordata.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen.
Indica la disciplina del giudizio di concordato (patteggiamento) in appello; la sentenza impugnata era stata resa nel procedimento di patteggiamento previsto da tale norma.
art. 619 c.p.p.
procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.
Secondo la Corte, la rettificazione di una sentenza di patteggiamento può essere disposta in sede di legittimità con la procedura delineata dall'art. 619 c.p.p., quando si tratti di semplice difformità tra accordo e pronuncia.
art. 86, comma primo, d.P.R. n. 309/1990
misura di sicurezza dell'espulsione, a norma dell'art. 86, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990
Citato a titolo esemplificativo per ricordare che anche omissioni o difformità relative a misure di sicurezza previste da altre norme possono essere oggetto di rettifica in sede di legittimità.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 21384 del 21/05/2010
sentenza di patteggiamento che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza ... è rettificabile in sede di legittimità
Precedente che ammette la rettificabilità in Cassazione di sentenze di patteggiamento che contengano omissioni o difformità rispetto all'accordo delle parti.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (dep. 17/07/2020)
l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza
Principio delle Sezioni Unite: se l'accordo di patteggiamento riguarda anche misure di sicurezza, il giudice deve recepirlo integralmente nella sentenza ovvero rigettare la richiesta; non è ammessa una recezione parziale che modifichi la sostanza dell'accordo.
Massime di principio
- Quando il patteggiamento include anche le misure di sicurezza, il giudice deve accogliere l'accordo nella sua interezza o respingerlo; non può modificarne la sostanza.
- Se la sentenza di patteggiamento presenta una semplice difformità formale o testuale rispetto all'accordo (es. formulazione più ampia o omissione), è possibile chiedere la rettifica in Cassazione con la procedura prevista dall'art. 619 c.p.p.
- La difformità che altera la portata della misura concordata (per esempio trasformando una durata precisa in una formula indeterminata) è suscettibile di annullamento o rettifica per tutelare la volontà delle parti concordanti.
- In casi simili la difesa dovrebbe sollevare tempestivamente ricorso per cassazione chiedendo la rettifica formale, allegando l'accordo o la proposta concordata come prova della volontà delle parti.
- È utile, in fase di omologazione dell'accordo, verificare scrupolosamente la corrispondenza tra il testo dell'accordo e la formulazione della sentenza per evitare interpretazioni ambigue che possano richiedere successivi interventi giurisdizionali.
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