Cassazione Penale, Sentenza n. 2154/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per Cassazione con più censure: (i) nullità per violazione dell'art. 23-bis D.L. n.137/2020 per tardiva comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale (notificate il 12/4/2023 anziché dieci giorni prima dell'udienza), con lesione del diritto di difesa; (ii) illegittima comunicazione della decisione ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. (notifica al difensore e non all'imputata nel domicilio eletto); (iii) vizio di motivazione sulla responsabilità penale, in particolare mancata valutazione del dolo e della buona fede dell'imputata (dirigente che credeva di poter gestire l'orario); (iv) errore di diritto e vizio di motivazione nel negare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis c.p.; (v) rifiuto del riconoscimento delle attenuanti (art.62 n.4 e 62-bis c.p.) nonostante modesto danno e riparazione tramite transazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione della tardiva comunicazione delle conclusioni del P.G. (art.23-bis) la Corte ha ritenuto che, benché tale omissione possa costituire nullità generale a regime intermedio, la difesa non ha allegato in modo specifico e tempestivo il concreto e attuale interesse richiesto dall'art.182 comma 2 c.p.p. e non ha sollevato formalmente l'eccezione nel primo atto cartolare successivo. Sulla notifica della sentenza l'eccezione è stata ritenuta priva di interesse concreto. I profili di merito (dolo, tenuità del fatto, attenuanti) sono stati rigettati: la Corte d'appello ha valutato la sistematicità e la protrazione della condotta, l'intensità del dolo e l'entità del danno, motivando adeguatamente il rifiuto della tenuità e delle attenuanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria indicata (euro 3.000). (In precedenza la Corte d'Appello aveva dichiarato estinti per prescrizione i fatti fino al 17/6/2015 e ridotto la pena a 1 anno di reclusione e euro 309 di multa.)
Norme richiamate
art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
La tardiva o omessa comunicazione telematica delle conclusioni del P.G. nel giudizio cartolare emergenziale può determinare una nullità generale a regime intermedio; tuttavia la nullità va dedotta con specifico e concreto interesse e secondo i limiti dell'art.182 c.p.p.; se la trasmissione comunque avviene prima della scadenza per il deposito delle conclusioni delle parti private la nullità può essere esclusa.
art. 182, comma 2, codice di procedura penale
La difesa deve allegare uno specifico, concreto e attuale interesse alla deduzione della nullità e sollevare l'eccezione nel primo atto cartolare successivo (es. nella formulazione delle proprie conclusioni). La mera segnalazione generica non è sufficiente.
art. 161, comma 4, codice di procedura penale
La notifica della decisione al difensore è prevista; eccezioni relative a una diversa modalità di comunicazione richiedono che la difesa dimostri un concreto pregiudizio o interesse per ottenere rilevanza in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale
Il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione è limitato a vizi di diritto e alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili: non è consentita la revisione degli accertamenti di fatto propri del giudice di merito.
art. 131-bis codice penale
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno; condotte sistematiche e protratte nel tempo e con elevato dolo escludono la tenuità.
art. 62 n. 4 e art. 62-bis codice penale
Le attenuanti per danno di speciale tenuità o altre circostanze richiedono che il pregiudizio sia lievissimo e che vi siano chiari elementi di resipiscenza; la mera riparazione tramite transazione non sempre è sufficiente a dimostrare la rilevanza attenuante.
Massime di principio
- Nel rito cartolare emergenziale (art.23-bis D.L. 137/2020) la tardiva o mancata comunicazione delle conclusioni del P.G. può determinare nullità, ma la difesa deve dedurre tale nullità con specifico, concreto e attuale interesse nel primo atto cartolare successivo (art.182 comma 2 c.p.p.); una semplice segnalazione generica non basta.
- Se la contestazione concerne la modalità di comunicazione della sentenza (notifica al difensore anziché alla parte nel domicilio eletto), occorre dimostrare un concreto pregiudizio o interesse alla deduzione del vizio; la sola difformità formale può essere ritenuta inammissibile se non supportata da elementi che ne evidenzino l'effetto sui diritti di difesa.
- La Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che chiedono una riconsiderazione degli accertamenti di prova o una nuova valutazione della credibilità dei testi sono normalmente inammissibili; i profili di motivazione devono mostrare aporie logiche o contraddizioni specifiche per essere rilevanti.
- Per ottenere il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è necessario dimostrare che la condotta sia di lieve gravità, non sistematica e che il danno sia economicamente trascurabile; condotte ripetute o protratte escludono la tenuità.
- La riparazione del danno (es. transazione) e la condotta postfatto possono concorrere al riconoscimento di attenuanti o resipiscenza, ma devono essere valutate nel contesto complessivo e non garantiscono automaticamente l'attenuazione della responsabilità.
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