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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2154/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per Cassazione con più censure: (i) nullità per violazione dell'art. 23-bis D.L. n.137/2020 per tardiva comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale (notificate il 12/4/2023 anziché dieci giorni prima dell'udienza), con lesione del diritto di difesa; (ii) illegittima comunicazione della decisione ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. (notifica al difensore e non all'imputata nel domicilio eletto); (iii) vizio di motivazione sulla responsabilità penale, in particolare mancata valutazione del dolo e della buona fede dell'imputata (dirigente che credeva di poter gestire l'orario); (iv) errore di diritto e vizio di motivazione nel negare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis c.p.; (v) rifiuto del riconoscimento delle attenuanti (art.62 n.4 e 62-bis c.p.) nonostante modesto danno e riparazione tramite transazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione della tardiva comunicazione delle conclusioni del P.G. (art.23-bis) la Corte ha ritenuto che, benché tale omissione possa costituire nullità generale a regime intermedio, la difesa non ha allegato in modo specifico e tempestivo il concreto e attuale interesse richiesto dall'art.182 comma 2 c.p.p. e non ha sollevato formalmente l'eccezione nel primo atto cartolare successivo. Sulla notifica della sentenza l'eccezione è stata ritenuta priva di interesse concreto. I profili di merito (dolo, tenuità del fatto, attenuanti) sono stati rigettati: la Corte d'appello ha valutato la sistematicità e la protrazione della condotta, l'intensità del dolo e l'entità del danno, motivando adeguatamente il rifiuto della tenuità e delle attenuanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria indicata (euro 3.000). (In precedenza la Corte d'Appello aveva dichiarato estinti per prescrizione i fatti fino al 17/6/2015 e ridotto la pena a 1 anno di reclusione e euro 309 di multa.)

Norme richiamate

  • art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    La tardiva o omessa comunicazione telematica delle conclusioni del P.G. nel giudizio cartolare emergenziale può determinare una nullità generale a regime intermedio; tuttavia la nullità va dedotta con specifico e concreto interesse e secondo i limiti dell'art.182 c.p.p.; se la trasmissione comunque avviene prima della scadenza per il deposito delle conclusioni delle parti private la nullità può essere esclusa.

  • art. 182, comma 2, codice di procedura penale

    La difesa deve allegare uno specifico, concreto e attuale interesse alla deduzione della nullità e sollevare l'eccezione nel primo atto cartolare successivo (es. nella formulazione delle proprie conclusioni). La mera segnalazione generica non è sufficiente.

  • art. 161, comma 4, codice di procedura penale

    La notifica della decisione al difensore è prevista; eccezioni relative a una diversa modalità di comunicazione richiedono che la difesa dimostri un concreto pregiudizio o interesse per ottenere rilevanza in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale

    Il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione è limitato a vizi di diritto e alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili: non è consentita la revisione degli accertamenti di fatto propri del giudice di merito.

  • art. 131-bis codice penale

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno; condotte sistematiche e protratte nel tempo e con elevato dolo escludono la tenuità.

  • art. 62 n. 4 e art. 62-bis codice penale

    Le attenuanti per danno di speciale tenuità o altre circostanze richiedono che il pregiudizio sia lievissimo e che vi siano chiari elementi di resipiscenza; la mera riparazione tramite transazione non sempre è sufficiente a dimostrare la rilevanza attenuante.

Massime di principio

  • Nel rito cartolare emergenziale (art.23-bis D.L. 137/2020) la tardiva o mancata comunicazione delle conclusioni del P.G. può determinare nullità, ma la difesa deve dedurre tale nullità con specifico, concreto e attuale interesse nel primo atto cartolare successivo (art.182 comma 2 c.p.p.); una semplice segnalazione generica non basta.
  • Se la contestazione concerne la modalità di comunicazione della sentenza (notifica al difensore anziché alla parte nel domicilio eletto), occorre dimostrare un concreto pregiudizio o interesse alla deduzione del vizio; la sola difformità formale può essere ritenuta inammissibile se non supportata da elementi che ne evidenzino l'effetto sui diritti di difesa.
  • La Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che chiedono una riconsiderazione degli accertamenti di prova o una nuova valutazione della credibilità dei testi sono normalmente inammissibili; i profili di motivazione devono mostrare aporie logiche o contraddizioni specifiche per essere rilevanti.
  • Per ottenere il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è necessario dimostrare che la condotta sia di lieve gravità, non sistematica e che il danno sia economicamente trascurabile; condotte ripetute o protratte escludono la tenuità.
  • La riparazione del danno (es. transazione) e la condotta postfatto possono concorrere al riconoscimento di attenuanti o resipiscenza, ma devono essere valutate nel contesto complessivo e non garantiscono automaticamente l'attenuazione della responsabilità.

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