Cassazione Penale, Sentenza n. 2157/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore Avv. Staltari, censurava la sentenza d'appello del 25/10/2022 con motivi riepilogati ex art. 173 disp. att. c.p.p.: omessa valutazione dei rilievi difensivi, illegittimità della motivazione, manifesta illogicità e apparente della motivazione, nonché travisamento della prova. In sostanza si contestava che la Corte di appello, pur avendo dichiarato l'estinzione del reato (art. 646 c.p.), avesse confermato le statuizioni civili senza esaminare compiutamente i motivi di gravame sulla responsabilità penale dell'imputato e fondandosi soltanto sul quadro probatorio tratto dalla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di appello, quando dichiara l'estinzione del reato per prescrizione o altra causa estintiva, è tenuto ai sensi dell'art. 578 c.p.p. a decidere sull'impugnazione anche agli effetti civili mediante un esame compiuto dei motivi dell'imputato sulla responsabilità. Non è ammissibile confermare la condanna al risarcimento basandosi unicamente sulla mancata prova dell'innocenza o su un generico rinvio al "quadro probatorio" del primo grado. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata quanto agli effetti civili e rinviata al giudice civile competente in grado d'appello per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 646 c.p.
Norma che indica il reato in relazione al quale è intervenuta la pronuncia di estinzione/non doversi procedere; qui è l'oggetto della decisione penale di primo grado e dell'estinzione in appello.
art. 578 c.p.p.
Interpretato nel senso che il giudice d'appello o di legittimità che dichiari l'estinzione del reato è comunque tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni civili, il che implica l'obbligo di un esame compiuto e motivato dei motivi di gravame relativi alla responsabilità penale.
art. 129 c.p.p., comma secondo
Richiamato per affermare che non è possibile confermare la condanna al risarcimento del danno semplicemente per mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato; occorre valutare compiutamente la responsabilità penale ai fini della conferma delle statuizioni civili.
Massime di principio
- Quando un giudice d'appello dichiara estinto il reato (per prescrizione o altro) ma esistono richieste civili, il giudice è obbligato a esaminare compiutamente i motivi di gravame dell'imputato relativi alla responsabilità penale prima di confermare eventuali statuizioni civili.
- La conferma della responsabilità civile non può fondarsi unicamente sulla "mancanza di prova dell'innocenza"; serve una valutazione motivata e puntuale delle prove e dei rilievi difensivi.
- Se la motivazione di appello è insufficiente rispetto alla verifica della responsabilità, la decisione che conferma le statuizioni civili deve essere annullata e rinviata al giudice civile competente per nuovo giudizio.
- Se i motivi di appello dell'imputato risultano fondati sul piano della responsabilità, il giudice d'appello deve riformare la sentenza anche revocando le statuizioni civili, anche in mancanza di specifica doglianza da parte della difesa della parte civile, purché vi sia diretta connessione tra il capo impugnato e la condanna civile.
- Per la difesa: è cruciale articolare nel gravame censure precise sulla responsabilità penale per evitare che il giudice confermi statuizioni civili senza un esame adeguato; per la parte civile: è necessario predisporre prove solide perché la mera conservazione della condanna penale di primo grado non basta a mantenere le pretese civili se l'appello dichiara estinzione del reato.
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