Cassazione Penale, Sentenza n. 2152/2024 del 18/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 04/07/2023 con la quale il Tribunale di Potenza, in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. nei confronti del PRIFTI per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 (traffico di stupefacenti e aggravanti). Il ricorrente censura: 1) presunta contraddittorietà fra due ordinanze del G.i.p. di Potenza del 12/06/2023; 2) illogicità per aver valorizzato episodi di maggio 2023 ritenuti estranei al periodo temporale indicato nella prima ordinanza; 3) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria e all'identificazione del PRIFTI (assenza di conversazioni intercettate individualizzanti, elementi di mera compatibilità quali la manovra dell'auto, il pescato trovato a bordo dell'HAJRI, e la presenza di terzi che ritiravano proventi in Frigole).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: 1) non c'era contraddizione fra le due ordinanze del G.i.p., poiché la prima non riguardava specificamente la posizione del PRIFTI e la seconda la esaminava nel merito; 2) la valorizzazione di episodi successivi al periodo iniziale è compatibile con l'imputazione di partecipazione a un sodalizio ancora perdurante; 3) la gravità indiziaria resiste se si considerano congiuntamente le risultanze investigative: in particolare la conversazione in cui HAJRI indica la pescheria del PRIFTI come luogo di consegna e lasciare il criptofonino con lui, la manovra dell'auto compatibile con il riaccompagnamento, la presenza di pescato e somme in contanti a carico di HAJRI, presenze documentate di corrieri in Frigole e la coincidenza dei luoghi di arresto e di traffico. La motivazione ridondante del Tribunale non ha però inciso sulla compattezza probatoria. Conseguentemente il ricorso è rigettato e PRIFTI è condannato al pagamento delle spese processuali; non è disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.
norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari; il Tribunale ha esercitato il riesame confermando la misura cautelare
artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73 definisce i delitti in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope; art. 74 prevede l'aggravante della trasnazionalità e altre aggravanti contestate al ricorrente; i reati sono stati ritenuti gravemente indiziati dall'ordinanza
art. 74, comma 3 D.P.R. n. 309/1990
richiamo all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3
il G.i.p. e il Tribunale hanno valutato l'eventuale rilevanza dell'aggravante ai fini della gravità indiziaria, con diversa incidenza nelle diverse ordinanze ma senza creare contraddizione decisiva
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, richiamo al principio di cassazione
principio secondo cui minime incongruenze o omissioni non determinano annullamento se non sono chiaramente decisive; la Corte ha applicato questo criterio per ritenere non decisive le critiche sulla motivazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma sulle comunicazioni in caso di permanenza della misura cautelare: la cancelleria deve effettuare gli adempimenti comunicativi previsti dato che il provvedimento non ha disposto la rimessione in libertà
Massime di principio
- La conferma di una misura cautelare si valuta sul complesso delle risultanze: elementi anche circostanziali convergenti possono suffragare la gravità indiziaria anche in assenza di intercettazioni 'individualizzanti'.
- Presunte contraddizioni formali fra provvedimenti non sono decisive se si dimostra che le ordinanze concernono profili o soggetti diversi o che il riesame ha esaminato specificamente la posizione del ricorrente.
- Il richiamo a fatti temporaneamente successivi all'arco inizialmente descritto non è necessariamente illegittimo se l'imputazione riguarda una partecipazione a un'associazione ancora perdurante.
- La mancanza di singolo elemento probatorio definitivo (es. conversazioni che nominano chiaramente il ricorrente) può essere compensata da una pluralità di indizi reciprocamente coerenti (istruzioni sul luogo di consegna, movimenti, ritiri di denaro, collegamenti logistici).
- Critiche formali alla redazione motivazionale (ridondanze, ripetizioni) non comportano l'annullamento se il giudice di legittimità ritiene che il quadro probatorio nel suo insieme sia sufficientemente persuasivo.
- In sede di Cassazione la censura sulla motivazione deve indicare in modo specifico e decisivo perché l'omissione o l'incongruenza avrebbe dovuto cambiare l'esito: osservazioni meramente ripropositive o non decisive sono inammissibili o infondate.
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