Cassazione Penale, Sentenza n. 2155/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna confermata in appello per i reati di rapina e furto (artt. 110-628 e 110-582-585 c.p.), formulando quattro motivi: 1) nullità per mancato rinvio dell'udienza d'appello nonostante il legittimo impedimento per detenzione di Zouhair; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per insufficienza e mala valutazione delle prove (riconoscimento vocale della vittima, rinvenimento del telefono della vittima nell'abitazione degli imputati, e contestazione della traduzione di file audio effettuata da soggetto non qualificato); 3) eccessiva severità della pena e contestazione della corretta applicazione della recidiva specifica; 4) censura sulla recidiva: il precedente che gravava su Zouhair sarebbe estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Sul merito: 1) la comunicazione tardiva del legittimo impedimento non impediva la trattazione scritta dell'udienza, prevista dalla disciplina emergenziale (art. 23-bis D.L. 137/2020 e successive disposizioni) e, in mancanza di tempestive richieste di discussione orale, la Corte territoriale ha correttamente proceduto in camera di consiglio; 2) la valutazione della prova (testimonianza della vittima con riconoscimento vocale, rinvenimento del cellulare della vittima nell'appartamento degli imputati, messaggi confessori sui telefoni sequestrati) è risultata congrua e non sindacabile in Cassazione, le contestazioni sulla traduzione non sono state dimostrate come idonee a intaccare l'affidabilità probatoria e l'interprete era stato nominato come ausiliario di polizia giudiziaria; 3) la dosimetria della pena e l'applicazione della recidiva specifica rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono state adeguatamente motivate; 4) il precedente penale di Zouhair non era ancora estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., essendo intervenuto un nuovo reato nel quinquennio, per cui la recidiva è stata correttamente applicata. Conseguenze processuali: i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; non sono stati condannati a rifondere le spese della parte civile in Cassazione perché la parte civile non ha fornito un contributo effettivo e specifico in grado di contrastare le doglianze.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110, 628, 582, 585
artt. 110-628 e 110-582-585 cod. pen.
Indicano le fattispecie penali contestate (concorso di persone e reati di rapina e furto) sulle quali si è basata la condanna di merito
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis
art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Consente in regime emergenziale la trattazione scritta (camera di consiglio non partecipata) se non sono state richieste tempestivamente discussioni orali; giustifica la celebrazione dell'udienza senza rinvio nonostante comunicazione tardiva di impedimento
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (richiamato)
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale emergenziale richiamata per la trattazione scritta; applicazione estesa per via di richiamo normativo
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2; D.L. 22 giugno 2023, n. 75, art. 17
art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75
Disposizioni di raccordo applicative che rendono operativa la disciplina sulla trattazione scritta anche dopo modifiche normative
Codice di procedura penale, art. 606
Delimita i motivi di ricorso per cassazione alle violazioni di legge; impedisce la rinnovazione della valutazione del merito e la ripesatura delle prove in sede di legittimità
Codice di procedura penale, art. 360
Indica i vizi che possono dar luogo a cassazione per violazioni di legge o nullità; la Corte ha ritenuto che le contestazioni sulla traduzione non integrassero un vizio di tale tipo senza dimostrare l'effetto sugli esiti probatori
Codice penale, artt. 132 e 133
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena e della sua graduazione; la Corte ha confermato che la dosimetria è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se motivata logicamente
Codice di procedura penale, art. 445, comma 2
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'estinzione degli effetti penali della pena applicata se nei cinque anni successivi non si commette un nuovo reato della stessa indole; la Corte ha ritenuto che tale termine non fosse decorso al momento della nuova rapina e quindi il precedente non era estinto
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese processuali in Cassazione e la liquidazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o rigettato
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Riferimento giurisprudenziale richiamato a supporto della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione evidenzi profili di colpa
Massime di principio
- Una comunicazione tardiva di legittimo impedimento (es. trasmissione a ridosso dell'udienza) non obbliga il giudice ad adottare un rinvio se la procedura consente la trattazione scritta e non sono state tempestivamente richieste discussioni orali dalle parti
- In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione delle prove o chiedere una ripesatura degli elementi di fatto; le doglianze devono essere incentrate su violazioni di legge o vizi di motivazione specifici e non su una diversa valutazione del materiale probatorio
- La validità delle traduzioni o di accertamenti effettuati da soggetti non iscritti in albi non è automaticamente determinante: occorre dimostrare in modo specifico l'inaffidabilità e la concreta incidenza sull'esito processuale per ottenere l'annullamento
- La determinazione della pena e l'applicazione di circostanze (aggravanti, attenuanti, recidiva) rientrano nella potestà discrezionale del giudice di merito se adeguatamente motivate; le censure sulla congruità della pena sono ammesse in Cassazione solo se dimostrano arbitrio o motivazione illogica
- Per l'estinzione degli effetti penali di una precedente pena ai sensi dell'art. 445 c.p.p. è determinante il decorso del termine quinquennale senza commissione di nuovo reato della stessa indole a partire dal giudicato; se il nuovo reato è commesso nel quinquennio, il precedente può essere tenuto presente ai fini della recidiva
- La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese in Cassazione solo se effettivamente ha contribuito con atti scritti o memorie che abbiano fornito un utile contributo alla decisione; la mera adesione alla conferma delle statuizioni civili non è sempre sufficiente
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