Cassazione Penale, Sentenza n. 2156/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso per cassazione: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello del 26/6/2023 ad uno dei difensori di fiducia (avv. Giuseppe Biondi), nominato il 16/7/2022 e mai revocato; il decreto era stato notificato solo all'imputata e all'altro difensore (avv. Tiziana De Masi). La difesa deduceva la nullità assoluta della sentenza per il vizio di notifica.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile per tardività della deduzione: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la nullità a regime intermedio dovuta all'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado; la notifica rituale ad uno dei due difensori è condizione sufficiente per ritenere conoscenza formale dell'udienza e la mancata eccezione da parte di quel difensore (anche mediante atto scritto ai sensi dell'art. 121 c.p.p.) determina la sanatoria del vizio ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.p.p. Il fatto che il procedimento d'appello sia stato trattato in forma scritta (art. 23-bis D.L. n.137/2020) non precludeva la possibilità di proporre l'eccezione tramite atto scritto. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata come riferimento per il motivo di ricorso (vizio di motivazione/violazione di norme di diritto) ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per tardività, non risolvendo nel merito la violazione dedotta.
art. 180, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di deduzione delle nullità a regime intermedio: devono essere sollevate prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado.
art. 184, comma 1, cod. proc. pen.
La mancata proposizione di eccezioni da parte del difensore ritualmente avvisato comporta la sanatoria del vizio processuale relativo all'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.
art. 121, cod. proc. pen.
Consente la proposizione dell'eccezione con atto scritto; la Corte ha ricordato che l'eccezione poteva essere denunciata anche per iscritto dal difensore non avvisato o dal codifensore avvisato.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma sul contraddittorio scritto nel processo di appello; la Corte ha ritenuto che la procedura scritta non impediva la deduzione della nullità mediante atto scritto.
D.L. n. 198/2022, art. 8
Disposizione successiva richiamata in relazione al contraddittorio scritto; non altera l'obbligo di dedurre tempestivamente le nullità intermedie.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e la comminazione della somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Art. 111 Cost.
Richiamato come ratio: la regola sulla tempestiva denunzia delle nullità tende a tutelare la ragionevole durata del processo.
Sezioni Unite n. 22242/2011 (Scibè)
Giurisprudenza di riferimento che precisa che il termine ultimo per la deduzione della nullità derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza è quello della deliberazione della sentenza nel medesimo grado; l'onere del difensore avvisato di accertare nullità pregresse non muta in relazione alla sua comparizione.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei difensori di fiducia è, di regola, sufficiente a considerare la difesa formalmente informata; l'assenza di contestazione da parte di quel difensore prima della deliberazione comporta la sanatoria del vizio.
- Le nullità a "regime intermedio" (verificatesi prima del giudizio) devono essere dedotte entro il termine di cui all'art. 180 c.p.p., cioè prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado; non possono essere riservate al grado successivo.
- Anche nel processo trattato per iscritto il difensore che non è stato avvisato avrebbe potuto proporre l'eccezione mediante atto scritto (art. 121 c.p.p.); pertanto la procedura scritta non giustifica la deduzione tardiva della nullità.
- In situazioni analoghe, il difensore notificato ha l'onere di verificare la regolarità degli atti precedenti il giudizio e, se rileva vizi, denunciarli tempestivamente in udienza o per iscritto; la mancata azione determina perdita del rimedio e possibile condanna alle spese.
- Per minimizzare il rischio di inammissibilità: verificare sempre lo stato delle notifiche, comunicare immediatamente tra codifensori eventuali incongruenze, e, se impossibilitati a comparire, depositare prontamente un'eccezione scritta.
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