Cassazione Penale, Sentenza n. 7746/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere; il ricorrente deduceva violazione dell'art. 275, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'inidoneità degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, sostenendo contraddittorietà nella motivazione del Tribunale del riesame: da un lato si era affermato che le cessioni venivano effettuate in strada e in prima persona, dall'altro si sarebbe ritenuto che gli arresti domiciliari non impedirebbero la prosecuzione dell'attività perché lo stupefacente sarebbe occultato presso l'abitazione, senza specifici riferimenti probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità la valutazione di merito circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari ove questa sia congruamente e logicamente motivata. Il Collegio ha confermato la congruità della motivazione del Tribunale del riesame, che ha fondato l'inidoneità degli arresti domiciliari sul dato obiettivo dell'occultamento dello stupefacente presso l'abitazione e sulle condizioni personali del ricorrente (precedente specifico e prosecuzione dell'attività illecita nonostante una precedente sentenza di condanna). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sul riesame delle misure cautelari; il giudizio di merito sulla misura cautelare è rimesso al giudice del riesame e le sue valutazioni sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di vizi di motivazione o di violazioni di legge.
art. 275, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per presumuta violazione; la Corte ha ritenuto che la contestazione attiene all'apprezzamento di merito sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari e non integri una violazione di legge o un vizio motivazionale invalicabile in sede di legittimità.
Norma che disciplina l'imposizione delle spese nel procedimento penale; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Norma sostanziale che definisce e sanziona la cessione di sostanze stupefacenti; i reati contestati al ricorrente sono stati qualificati ai sensi di questa disposizione.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata con riferimento ai criteri per l'imposizione della somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto l'assegnazione equitativa di euro 3.000,00 nonostante l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La valutazione della pericolosità e l'adeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere è tipicamente un giudizio di merito del tribunale e in Cassazione è sindacabile solo se manca una motivazione logica o sussistono vizi di diritto evidenti.
- Elementi oggettivi relativi al fatto (es. occultamento di stupefacente presso l'abitazione, quantità significativa, modalità della cessione) possono legittimare la conclusione che gli arresti domiciliari siano inidonei a prevenire la prosecuzione dell'attività illecita.
- La presenza di precedenti specifici e la prova di prosecuzione dell'attività delittuosa nonostante condanne pregresse rafforzano la valutazione del pericolo di recidiva e la necessità della custodia cautelare in carcere.
- Per impugnare con successo la scelta della misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare un vizio motivazionale concreto (contraddittorietà evidente, illogicità, mancanza di motivazione) o la violazione di norme processuali; la mera divergenza di valutazione non è sufficiente.
- Chi propone ricorso infondato corre il rischio di essere condannato alle spese e, in casi previsti, a versare somme alla Cassa delle Ammende; valutare attentamente la fondatezza processuale prima di impugnare.
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