Cassazione Penale, Sentenza n. 2217/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/05/2021 che aveva confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio (968 attrezzi a motore, oltre a 452 sequestri preventivi) operato il 23/04/2021. Il ricorrente, legale rappresentante della società importatrice, deduceva: 1) violazione di norme penali (artt. 515, 517, 640 c.p.) e processuali (art. 125, 253, 325 c.p.p.), per insufficiente motivazione circa la pertinenza del sequestro e per l'uso della misura a fini esplorativi, nonché per l'imposizione indiscriminata del vincolo su tutti i prodotti; 2) violazione degli artt. 309 e 324 c.p.p. per mancato esame da parte del Tribunale della memoria difensiva che segnalava la mancata acquisizione della nota del MISE (del 14/04/2021) attestante il mancato riscontro dei certificati nella banca dati ISET, con lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che: a) il decreto di convalida e l'ordinanza di riesame contenevano una motivazione, sebbene concisa, idonea a indicare le esigenze probatorie e la pertinenza del sequestro (necessità di accertare l'autenticità dei certificati rilasciati da vari enti); b) non è emersa l'illegittimità per uso esplorativo della misura; c) la nota del MISE non risultava acquisita né trasmessa al P.M. e comunque il ricorrente non ha dimostrato che l'omessa trasmissione fosse stata determinante ai fini dell'applicazione della misura. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Regola l'ammissibilità del ricorso in materia di sequestro preventivo/probatorio; in Cassazione il gravame è ammissibile solo per violazione di legge o vizi motivazionali talmente gravi da rendere l'apparato argomentativo inesistente o incomprensibile.
Norme penali richiamate nella contestazione (riguardanti immissione sul mercato di prodotti non sicuri/falsità di certificazioni o frodi); la decisione non entra nel merito dell'accertamento della responsabilità penale, ma valuta la legittimità del sequestro probatorio disposto in relazione a tali ipotesi.
Norma sul procedimento di esecuzione degli atti istruttori e sulla trasmissione degli atti: la mancata trasmissione di un documento non determina automaticamente la nullità se non provato che fosse stato trasmesso insieme alla richiesta o che fosse determinante per la misura.
Norma sul procedimento dinanzi al giudice che decide sulle misure cautelari; qui richiamata in relazione all'onere del Tribunale di esaminare le censure difensive, ma il mancato confronto con una memoria non integra automaticamente violazione se l'atto contestato non risulta determinante.
Prevede l'obbligo di carico delle spese processuali a carico del ricorrente se il ricorso è rigettato; applicata dalla Corte per liquidare le spese.
Sez. Un. sent. n. 36072/2013 (giurisprudenza)
Principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio e la convalida devono contenere una motivazione, anche concisa, che specifichi la finalità probatoria perseguita e perché le esigenze di accertamento non possano essere soddisfatte in altro modo non limitativo del diritto di proprietà.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio richiede una motivazione specifica e funzionale a dimostrare la necessità della misura per l'accertamento dei fatti; la motivazione può essere concisa ma deve rendere comprensibile l'esigenza probatoria.
- La Corte di Cassazione in materia di misure reali annulla solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere inesistente l'apparato argomentativo; non è sede per sindacare la valutazione logica manifesta che spetta ai giudici di merito.
- La mancata trasmissione al giudice o al P.M. di atti (es. nota del MISE) non comporta automaticamente la nullità del provvedimento se non risulta che quegli atti siano stati realmente trasmessi insieme alla richiesta o se il ricorrente non dimostra che fossero determinanti per l'applicazione della misura.
- Il ricorrente ha l'onere di provare che l'omissione documentale o procedurale ha inciso in modo determinante sull'adozione della misura cautelare; senza tale prova la censura è destinata a non essere accolta.
- Il sequestro non deve avere finalità meramente esplorative; tuttavia, se il provvedimento espone esigenze probatorie concrete (es. verifica autenticità certificati tramite consultazioni con enti/MISE), la misura può essere giustificata.
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