Cassazione Civile, Ordinanza n. 18947/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia. Ha preso atto dell'istanza proposta dall'erede del contribuente ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018, dell'assenza di diniego da parte dell'Ufficio, del pagamento effettuato e dell'annullamento dell'atto sanzionatorio per intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per maggior reddito IRPEF 2006 e un atto di contestazione e irrogazione sanzioni per omessa compilazione del quadro RW in relazione a disponibilità finanziarie detenute all'estero presso un istituto bancario svizzero, emersi da attività di verifica fondata su informazioni acquisite tramite cooperazione internazionale e sulla c.d. lista Falciani. I ricorsi del contribuente erano stati accolti in primo grado; in appello la CTR aveva riformato solo la statuizione sulle spese, compensandole integralmente. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale con sette motivi. Nel corso del giudizio di legittimità è stata depositata istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 da parte dell'erede, con pagamento documentato; l'Ufficio non ha opposto diniego e, per la parte sanzionatoria, ha annullato l'atto per intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Norme richiamate
art. 5 d.l. 28 giugno 1990, n. 167
richiamato come base normativa dell'atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni per omessa dichiarazione del quadro RW
legge 4 agosto 1990, n. 227
citata quale legge di conversione del d.l. 167/1990 nel testo dell'ordinanza
Direttive 77/799/CEE
richiamate come fonte della cooperazione informativa internazionale utilizzata per l'acquisizione dei dati dal fisco francese
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia del 5 ottobre 1989
richiamata come ulteriore base della collaborazione informativa internazionale
citata come legge di ratifica della convenzione Italia-Francia
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
consente la definizione agevolata della controversia; l'assenza di diniego e di istanza di trattazione comporta la definizione nei termini previsti
legge 17 dicembre 2018, n. 136
citata come legge di conversione del d.l. 119/2018
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
la presentazione dell'istanza di definizione agevolata, il mancato diniego dell'Ufficio e l'assenza di richiesta di trattazione determinano l'estinzione del giudizio
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando ritualmente richiesta e non contrastata dall'Ufficio, determina l'estinzione del giudizio di legittimità se risulta documentato il pagamento dovuto e non è stata richiesta la trattazione da parte interessata.
- Nel giudizio tributario, la sopravvenuta definizione agevolata assorbe la decisione sui motivi di ricorso principale e incidentale, imponendo la declaratoria di estinzione senza esame del merito.
- Le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi, sicché l'ente impositore può annullare l'atto sanzionatorio nei confronti dei successori del contribuente deceduto.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa disciplina speciale.
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