Cassazione Penale, Sentenza n. 22990/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Ragusa (art. 444 c.p.p.), contestando specificamente l'ordine di confisca e distruzione degli oggetti posti in sequestro ai sensi dell'art. 240 c.p. La difesa deduceva violazione di norme procedurali e carenza di motivazione (artt. 606 c.1 lett. c) ed e), 125 c.3, 444 c.2, 448 c.2-bis c.p.p.), sostenendo che il Tribunale non avrebbe fornito autonoma e specifica motivazione circa la strumentalità di due oggetti (uno scaldacollo e un cappellino neri), i quali sarebbero stati estranei all'accordo di patteggiamento e la cui confisca sarebbe dunque non obbligatoria e richiedente motivazione autonoma. In sostanza la difesa lamentava l'assenza del nesso di asservimento tra quei beni e il reato di tentato furto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse assolto l'onere motivazionale richiesto quando la confisca non è obbligatoria, avendo indicato che la confisca riguardava beni "utilizzati per commettere il reato". La Corte ha valutato che scaldacollo e cappellino neri fossero riconducibili con immediatezza alla condotta illecita (i due imputati erano travisati al momento del tentativo di furto; la circostanza aggravante "persona travisata" era stata contestata in sede di patteggiamento), per cui sussiste un nesso di strumentalità concreto che legittima la confisca. La Corte ha inoltre stigmatizzato la mancanza di consequenzialità logica nella censura, che chiedeva l'annullamento limitato a due oggetti pur riconoscendo un ragionamento generale sui beni sequestrati. Per l'inammissibilità del ricorso la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regolamenta il patteggiamento: la sentenza è pronunciata ai sensi di tale articolo e il rito attenua la sinteticità della motivazione, salvo che la confisca non obbligatoria richieda motivazione autonoma
Prevede la confisca degli oggetti utilizzati o destinati a commettere il reato; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della confisca ai beni ritenuti strumentali al reato
artt. 56, 110, 624, 625 c.1 nn.2,5,7 c.p.
Norme sostanziali che individuano il reato contestato (tentato furto aggravato, travisamento, ecc.); l'aggravante del travisamento ha rafforzato il nesso di strumentalità tra abiti/oggetti e reato
art. 606 c.1 lett. c) ed e) c.p.p.
Censure di cassazione su motivazione e diritto: la Corte ha ritenuto le argomentazioni dei ricorrenti non sufficienti per configurare un vizio rilevante ai sensi di queste lettere
Richiama il principio della motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale, seppure sintetica, fosse adeguata data la riconducibilità immediata dei beni alla condotta
Norma procedurale richiamata nella censura relativa agli effetti del patteggiamento e all'ambito di applicazione delle misure accessorie; la Corte ha osservato che, pur nel rito abbreviato/sull'accordo, la confisca non obbligatoria esige motivazione quando esce dal perimetro dell'accordo, ma nel caso specifico tale motivazione è stata fornita
Massime di principio
- Quando la confisca non è obbligatoria e si trova al di fuori dell'accordo tra le parti, il giudice deve fornire una motivazione autonoma e chiara circa il nesso di strumentalità tra i beni e il reato
- In caso di patteggiamento la motivazione può essere più sintetica, ma la sinteticità non esclude l'obbligo di spiegare perché specifici beni siano considerati strumentali al reato
- Se risulta chiaramente e con immediatezza la funzione di travisamento o altra utilità dei beni per la commissione del reato (es. corroborata dall'aggravante 'persona travisata'), la confisca è legittima anche se motivata in forma concisa
- Le impugnazioni in Cassazione devono avere consequenzialità logica e specificità: deduzioni generiche o contraddittorie (es. chiedere annullamento limitato a pochi oggetti pur lamentando una motivazione generale) rischiano l'inammissibilità
- La Corte può condannare i ricorrenti alle spese e a sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende) quando il ricorso è ritenuto infondato o presentato con colpa
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