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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15877/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Lucca che ha rigettato il riesame e ha confermato il decreto del 18/08/2023 con cui il Pubblico Ministero, nel procedimento per omicidio (n. 5995/2023 r.g.n.r.), ha disposto il sequestro probatorio dei telefoni cellulari di Richard e Cristian Balestra. Il ricorrente deduceva violazione di legge contestando l'inesistenza della motivazione circa il fumus commissi delicti del reato di favoreggiamento (art. 378 cod. pen.) e la mancata dimostrazione del rapporto di pertinenza tra i telefoni sequestrati e le esigenze investigative relative al procedimento per omicidio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sia ammesso solo per violazione di legge e che la motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Lucca non sia carente: il fumus commissi delicti per il reato di omicidio risultava evidente alla luce del decesso di Luigi Pulcini dopo l'aggressione; la pertinenza degli apparecchi è stata motivata con riferimento all'autodenuncia falsa da parte del figlio e del padre e alle anomalie tecniche riscontrate nei primi accertamenti, che giustificano approfondimenti anche nel procedimento per omicidio. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende per la responsabilità nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 378 cod. pen. (favoreggiamento)

    La Corte osserva che la questione circa la configurabilità del reato di favoreggiamento nei confronti del ricorrente è inconferente rispetto alla valutazione della legittimità del sequestro effettuato nel procedimento per omicidio: il sequestro probatorio va valutato con riferimento al reato per il quale si procede (omicidio) e non alle ipotesi di reato eventualmente pendenti in procedimenti distinti.

  • art. 369 cod. pen. (autocalunnia) - fatto processuale richiamato

    La presenza di un autonomo procedimento per autocalunnia nei confronti di Richard Balestra è riportata come fatto rilevante a livello istruttorio, ma non condiziona la legittimità del sequestro disposto nel procedimento per omicidio; la circostanza contribuisce comunque a spiegare l'esigenza di accertamenti tecnici sui telefoni.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per giustificare la condanna a carico del ricorrente al pagamento di una somma a titolo di ammenda per la responsabilità nella proposizione del ricorso in cassazione ritenuto inammissibile.

  • Principi giurisprudenziali sul sequestro probatorio (Corte di cassazione, sezioni unite e altre sezioni)

    Citazioni richiamate: Sez. Un., n. 5876/2004; Sez. Un., n. 25932/2008; Sez. 4, n. 47423/2023; Sez. 3, n. 22058/2009; Sez. 2, n. 12929/2007

    La Corte richiama il principio secondo cui ai fini del sequestro probatorio sono pertinenti non solo gli oggetti che costituiscono il corpo o il prodotto del reato, ma anche quelli connessi anche indirettamente, purché rilevanti per l'accertamento del fatto, del suo autore o delle circostanze; inoltre il controllo in cassazione è limitato a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali.

Massime di principio

  • Il riesame e il sequestro probatorio devono essere valutati con riferimento esclusivo al reato per il quale è stato disposto il sequestro: elementi relativi ad altri procedimenti autonomi sono in linea di principio inconferenti rispetto alla legittimità del sequestro per il reato principale.
  • Per il sequestro probatorio è sufficiente che gli oggetti abbiano una capacità dimostrativa o una connessione anche indiretta con il reato per cui si procede; non è necessario che costituiscano l'immediato strumento o prodotto del delitto.
  • In sede di Cassazione i ricorsi avverso provvedimenti di sequestro sono ammessi solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione incomprensibile o inesistente; doglianze meramente valutative o che riguardano la discrezionalità del giudice del riesame sono difficilmente ammissibili.
  • La contestazione della sussistenza di specifici reati diversi da quello per cui si procede non impedisce, di per sé, la legittima acquisizione di beni rilevanti per le indagini sul reato principale.
  • Chi propone ricorso in Cassazione senza prospettare una violazione di legge o senza individuare vizi motivazionali gravi corre il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese, nonché di sanzioni ex art. 616 c.p.p. se emerga colpa nella proposizione del ricorso.

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