Cassazione Penale, Sentenza n. 16508/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Como del 26/02/2019 per reato continuato di truffa, sostituzione di persona e falso. Il ricorrente deduce: 1) vizio nella valutazione della prova (contestando che riconoscimento fotografico al 70%, somiglianza con autore di altra truffa e l'accento bergamasco fossero sufficienti); 2) vizio nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (anche per la ludopatia sofferta all'epoca dei fatti); 3) eccessiva applicazione dell'aumento per continuazione con reati di sentenza precedente (richiesta di contenere maggiormente l'aumento in ragione delle modalità e del danno concreto).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero questioni non consentite in sede di legittimità o mera reiterazione dei motivi d'appello già esaminati e adeguatamente motivati dalla Corte territoriale. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione della prova (descrizione della persona offesa, riconoscimento fotografico al 70%, riconoscimento in altro procedimento, coincidenza di utenza cellulare e possesso del telefono da parte di Torri, accento bergamasco) e giustificata la negazione delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti e dei connotati della personalità, nonché motivato l'aumento per continuazione in ragione della gravità (assegno circolare falso idoneo a creare affidamento). Perciò declaratoria di inammissibilità, condanna alle spese processuali e pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 lett. B) e C) c.p.p.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti non configurassero vizi di diritto ammissibili ma una mera rivalutazione del merito
art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020
Procedura di trattazione prevista per il procedimento; richiamato come norma procedurale relativa alla trattazione del ricorso
art. 133, comma secondo, nn. 1) e 3), cod. pen.
Il giudice, nel valutare le attenuanti generiche, può tener conto anche della condotta successiva dell'imputato e del comportamento tenuto nel corso del processo; giustificazione per non riconoscere le attenuanti alla luce di comportamenti e precedenti
Principi sulla motivazione della sentenza; la Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e congrua, escludendo sindacato di merito
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente alle spese
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per riesaminare il merito dei fatti quando la Corte territoriale fornisce motivazione congrua: i vizî relativi alla valutazione delle prove sono inammissibili se si risolvono in una diversa rivalutazione degli elementi probatori
- Il riconoscimento fotografico anche se non al 100% può integrare, insieme ad altri elementi concreti (modus operandi, coincidenza di utenza, possesso di oggetti collegati al reato, descrizione della vittima, elementi fonetici come accento), una prova valutabile dal giudice di merito
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono una valutazione positiva e motivata: la presenza di precedenti e di condotte successive rilevanti può giustificare il diniego delle attenuanti
- L'aumento per continuazione va adeguatamente motivato sulla base della gravità del fatto e del danno concreto; la sua quantificazione è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente carente
- Ricorsi che reiterano argomentazioni di merito già respinte in appello rischiano l'inammissibilità e possono comportare condanna alle spese e sanzioni (cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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