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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17496/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società in accomandita semplice un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, con recuperi ai fini IRAP e IVA, notificandolo al socio accomandante; aveva poi notificato al medesimo socio un ulteriore avviso ai fini IRPEF, imputandogli per trasparenza il maggior reddito societario in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Il contribuente aveva impugnato entrambi gli atti, inizialmente senza successo in primo grado. La CTR, in riforma, aveva però dichiarato nulli gli atti impositivi per difetto di valida sottoscrizione, ritenendo illegittima la delega conferita dal Direttore Provinciale al funzionario firmatario, genericamente indicato come capo dell'Ufficio Controlli. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la mancata indicazione nominativa del delegato non invalidasse la delega quando l'identità del firmatario fosse comunque ricostruibile in giudizio dalla documentazione prodotta dall'Ufficio. Il solo contribuente costituito resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito della censura sulla sottoscrizione degli avvisi, perché ha rilevato il mancato ottemperamento all'ordine di integrazione del contraddittorio e di rinnovazione della notifica del ricorso impartito con ordinanza interlocutoria. Richiamando l'art. 371-bis c.p.c. e il coordinamento con l'art. 331, comma 2, c.p.c., ha affermato che, quando l'ordine non viene tempestivamente eseguito, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia e l'ha condannata a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità. Non ha provveduto sulle spese verso le parti intimate e non ha emesso l'attestazione sul contributo unificato, essendo l'Agenzia ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indica il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma invocata per contestare la validità della sottoscrizione e della delega di firma degli avvisi di accertamento.

  • art. 371-bis c.p.c.

    Se la Corte ordina l'integrazione del contraddittorio, il ricorso notificato relativo all'adempimento deve essere depositato entro il termine previsto, a pena di improcedibilità; la Corte richiama la disposizione anche per la rinnovazione della notifica del ricorso disposta ex art. 291 c.p.c.

  • art. 291, primo comma, c.p.c.

    La disciplina sulla rinnovazione della notificazione del ricorso è richiamata in via estensiva ai fini dell'applicazione della sanzione processuale prevista dall'art. 371-bis c.p.c.

  • art. 331, secondo comma, c.p.c.

    La mancata tempestiva esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'attestazione sul contributo unificato perché l'Agenzia delle Entrate è ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando la Corte ordina l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica del ricorso, la parte che impugna deve dare tempestiva esecuzione all'ordine e depositare la relativa documentazione nei termini prescritti; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
  • La disciplina dell'art. 371-bis c.p.c. si applica, per interpretazione estensiva, anche all'ipotesi di rinnovazione della notificazione del ricorso disposta ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
  • L'art. 331, comma 2, c.p.c. coordina il sistema sanzionatorio nel senso che la mancata tempestiva integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del gravame.
  • In presenza di declaratoria di inammissibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza tra le parti costituite; non si provvede sulle spese verso le parti rimaste intimate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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